https://www.opendotcom.it/denuncia-successione/blog/curatore-eredita-giacente-pagamento-imposta-di-successione/18475#:~:text=Il%20curatore%20dell’eredit%C3%A0%20giacente%20non%20pu%C3%B2%20essere%20considerato%20responsabile,obbligo%20tributario%20potr%C3%A0%20essere%20soddisfatto.

Accade ancora molto spesso che l’Agenzia delle Entrate ritenga che il Curatore dell’Eredità Giacente sia soggetto impositivo e chieda, in via solidale, il pagamento dell’imposta di successione.

La curatela dell’eredità giacente è un istituto essenziale per la gestione transitoria del patrimonio di un soggetto defunto quando non vi è un erede immediatamente individuabile o anche solo disponibile ad accettare l’eredità.

Il curatore ha il compito di tutelare i beni ereditari fino a quando un erede legittimo non avrà accettato l’eredità, o, in assenza di eredi, fino alla devoluzione dei beni allo Stato.

L’Agenzia delle Entrate e l’imposta di successione

Nonostante i limiti ben chiari dei poteri del curatore dell’eredità giacente, l’Agenzia delle Entrate ha sollevato più volte la questione della sua presunta responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta di successione. Con la risposta all’interpello n. 587 del 15/09/2021, l’ente impositore ha sostenuto che il curatore sia tenuto al pagamento dell’imposta di successione ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico delle Successioni (D.Lgs. n. 346/1990), che prevede una responsabilità solidale tra gli eredi e gli altri soggetti chiamati all’amministrazione del patrimonio ereditario.

L’imposta di successione, in base al citato articolo, deve essere corrisposta dagli eredi in proporzione alla quota di eredità loro spettante.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha tentato (e continua a tentare) di estendere questo obbligo anche al curatore, ritenendolo solidalmente responsabile nei limiti del valore dei beni ereditari gestiti.

La giurisprudenza tributaria

L’interpretazione dell’amministrazione ha trovato numerose confutazioni in sede giudiziaria.

La giurisprudenza delle Commissioni Tributarie ha, infatti, più volte stabilito che il curatore non può essere ritenuto personalmente responsabile per il pagamento dell’imposta di successione.

Tra le sentenze più recenti in tal senso vi sono quelle della CTP Milano (n. 2854/2024), della CTP Taranto (n. 1075/2024), della CTP di Torino (n. 355/2024) che hanno respinto le pretese dell’Amministrazione finanziaria.

Uno dei ragionamenti principali adottati dai giudici per escludere la responsabilità del curatore si basa sul principio che questi non è un possessore dei beni ereditari, bensì unicamente un detentore. La distinzione tra detenzione e possesso è fondamentale.

Il possesso implica un potere sulla cosa esercitato a titolo di proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.), mentre la detenzione rappresenta una situazione di fatto in cui il soggetto ha la mera disponibilità materiale dei beni per conto di un terzo.

Pertanto, il curatore non può essere considerato soggetto passivo dell’imposta di successione, in quanto non esercita un potere sulla cosa a titolo di possesso, ma procede come mero amministratore temporaneo del patrimonio.

Il principio di capacità contributiva

Il principio della capacità contributiva previsto dall’art. 53 della Costituzione, rappresenta un’ulteriore dimostrazione a favore della non responsabilità del curatore. La menzionata norma stabilisce che ogni cittadino è tenuto a contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità economica.

Poiché il curatore non trae alcun privilegio economico personale dalla gestione dei beni ereditari e non può disporre liberamente del patrimonio, non è soggetto passivo di obblighi fiscali relativi all’eredità, inclusa l’imposta di successione.

Costringere il curatore a pagare l’imposta di successione con fondi propri equivarrebbe a violare tale principio, gravando un soggetto che non ha un interesse patrimoniale diretto nell’eredità con un obbligo che dovrebbe spettare agli eredi o allo Stato.

Le Commissioni Tributarie, sia provinciali che regionali, hanno avuto modo di ribadire che l’Amministrazione finanziaria non può esigere dal curatore il pagamento anticipato dell’imposta di successione.

Il curatore può rispondere del pagamento solo nei limiti del valore dei beni ereditari e solo dopo la loro liquidazione.

È consolidato l’orientamento giurisprudenziale favorevole al curatore e che limita le richieste dell’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento dell’obbligo tributario da parte dell’erede

Giova precisare che il soggetto effettivamente obbligato al pagamento dell’imposta di successione è l’erede, una volta accettata l’eredità.

L’accettazione dell’eredità comporta, infatti, l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi relativi ai beni ereditari, compreso il pagamento delle imposte dovute.

Nel caso in cui l’eredità venga devoluta allo Stato, sarà quest’ultimo a divenire l’obbligato per il pagamento dell’imposta.

L’accoglimento della tesi dell’Agenzia delle Entrate comporterebbe evidenti distorsioni, difficilmente compatibili con la ratio sottesa all’istituto della curatela. Anche l’interpretazione letterale delle norme supporta tale ragionamento: l’art. 28 del TUS elenca tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione i curatori dell’eredità giacente, mentre l’art. 36 non include il Curatore tra i soggetti tenuti al versamento dell’imposta di successione. Ne consegue che, se il Legislatore avesse voluto prescrivere tale obbligo anche ai curatori, lo avrebbe fatto in maniera esplicita.

Dall’esame dell’art. 1 del TUS (Testo Unico delle Successioni), che definisce l’imposta di successione come un prelievo applicabile “ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte”, e dell’art. 5 del TUS, che stabilisce che l’imposta è dovuta “dagli eredi e dai legatari”, si deduce che il presupposto del tributo è l’incremento patrimoniale degli eredi o dei legatari. Questo elemento, però, manca nella curatela dell’eredità giacente, poiché tra la data di apertura della successione e quella del reale trasferimento dei beni ereditari non si verifica alcun arricchimento dei chiamati né un trasferimento dell’eredità nella sfera patrimoniale del soggetto Curatore.

Qualora venisse accolta la tesi dell’Amministrazione Finanziaria si correrebbe il rischio di scoraggiare chiunque dal proporsi quale curatore di eredità giacente, basti considerare che l’imposta di successione applicata è pari all’8%, poiché la Curatela è considerata soggetto “estraneo”.

Conclusioni

Qualsiasi pretesa di anticipazione delle imposte da parte del curatore è infondata e contraria ai principi costituzionali e civilistici che regolano l’istituto della curatela.

Il curatore dell’eredità giacente non può essere considerato responsabile del pagamento dell’imposta di successione oltre il valore dei beni ereditari gestiti.

Solo con la liquidazione del patrimonio, e nei limiti di esso, l’obbligo tributario potrà essere soddisfatto.

La giurisprudenza tributaria ha più volte ribadito che l’Amministrazione finanziaria non può esigere il pagamento anticipato dell’imposta di successione dal curatore, che, agendo come mero detentore e amministratore dei beni, non assume una responsabilità personale per tali obblighi fiscali.

Sarebbe quindi auspicabile che l’Agenzia delle Entrate riveda la propria posizione espressa nella risposta all’interpello n. 587/2021 ed abbandoni definitivamente la tesi ivi sostenuta.

In caso contrario, si rischierebbe di travisare la volontà del Legislatore sia in tema di capacità contributiva, con riferimento specifico all’imposta di successione, sia in materia civilistica, riguardo all’istituto del possesso.

Nonostante tra i principali obblighi fiscali imposti al Curatore vi sia quello di presentare la dichiarazione di successione, indispensabile per consentirgli l’amministrazione corretta del patrimonio ereditario (ad esempio per accedere ai conti correnti del defunto o sbloccare valori detenuti presso istituti bancari), tale obbligo non include il pagamento dell’imposta di successione.

In caso contrario, il Curatore sarebbe costretto a rispondere personalmente, anche anticipando il pagamento dell’imposta con proprie risorse, soprattutto qualora il patrimonio ereditario fosse privo di liquidità o fosse costituito prevalentemente da beni immobili o investimenti illiquidi.

 

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/surrogazione-creditore-processo-esecutivo/17867

Autore: Avv. Alessandro Amato

Nel caso in cui la surrogazione di un creditore ipotecario venga fatta valere in un’esecuzione immobiliare con intervento dopo la vendita del bene ipotecato, il surrogante partecipa alla distribuzione della somma ricavata in ragione del diritto di prelazione già spettante al surrogato ipotecario senza necessità di annotazione della vicenda modificativa della titolarità del credito.

La questione desta particolare interesse.

La garanzia ipotecaria si trasferisce quindi sull’importo ottenuto dalla vendita del compendio ipotecato.
La surrogazione si riferisce alla sostituzione di un soggetto o di un’entità con un’altra in una pretesa o diritto legale. In questo contesto, vuol dire che un nuovo creditore prende il posto del creditore ipotecario, anche con il diritto ad essere pagato con il ricavato della vendita dell’immobile concesso in garanzia.
Per illustrare come opera questo concetto, è possibile considerare il seguente scenario ipotetico.
Mevia ha ottenuto un mutuo da una banca e ha utilizzato la propria casa come garanzia di restituzione di quanto ricevuto. La banca ha quindi iscritto un’ipoteca volontaria sull’immobile.
Mevia però non riesce a ripagare il mutuo, così la banca decide di intraprendere un’esecuzione immobiliare.
Nel frattempo, Caio, un altro creditore (o un garante), si fa avanti e offre di farsi carico del debito.
Caio, il nuovo creditore, paga il dovuto alla banca e si sostituisce a questa come creditore ipotecario ottenendo gli stessi diritti che aveva la banca, tra i quali il diritto ad essere pagato in via privilegiata con il ricavato ottenuto dalla vendita della casa di Mevia.
In particolare, Caio assume lo stesso grado del creditore ipotecario, cioè lo stesso livello di preferenza nel ricevere il pagamento ottenuto dal ricavato della vendita.

A tal proposito, la Cassazione ha stabilito che “la garanzia ipotecaria si trasferisce sul prezzo realizzato dalla vendita dell’immobile originariamente ipotecato. Qualora la surrogazione di un creditore ipotecario venga fatta valere nel processo esecutivo con intervento dopo la vendita del bene ipotecato e l’emissione del decreto di trasferimento, il creditore che si è surrogato all’originario creditore ipotecario partecipa alla distribuzione della somma ricavata in ragione del diritto di prelazione già spettante a quest’ultimo senza necessità di annotazione della vicenda modificativa.” (cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 6082 del 26/03/2015).
In applicazione degli artt. 2808, 2843 e 2878 c.c., n. 7, la surroga è già sufficiente a trasmettere al surrogante il diritto di cui è titolare l’originario creditore ipotecario di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
Il presupposto per l’applicazione dell’art. 2843 c.c. è l’esistenza dell’ipoteca sul bene e dell’iscrizione ipotecaria; “estinta la prima, ai sensi dell’art. 2878 c.c., n. 7, e cancellata la seconda, in adempimento dell’ordine di cancellazione dell’art. 586 c.p.c., non vi è spazio per dibattere della necessità o meno dell’annotazione ai sensi dell’art. 2843 c.c.” (cfr. Cass. Cit.)
A vendita avvenuta e disponibilità del ricavato, l’annotazione ex art. 2843 c.c. non è necessaria per garantire al surrogante il medesimo grado ipotecario del credito del creditore originario, essendo venuta meno l’efficacia dell’ipoteca per l’avvenuta vendita dei beni e la contestuale trascrizione del decreto di trasferimento.
La cessazione dell’ipoteca per le vicende di cui all’art. 2847 c.c. è equiparabile alla vendita del bene, posto che con la vendita il bene si trasferisce libero da gravami.
La vicenda surrogatoria è quindi sufficiente al creditore che si è surrogato nel diritto per essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento (cfr. art. 2916 c.c.).

La Cassazione ha ancora precisato che: “il differente tessuto prescrittivo fatto proprio dall’art. 2843, cod. civ., che non contiene sul punto previsioni simmetriche a quelle dell’art. 2916, cod. civ., indica che nell’ipotesi di trasferimento della prelazione l’annotazione giova non a costituire una garanzia, già in essere, bensì, più limitatamente, a identificare il soggetto che ne è titolare, permettendo quest’individuazione ai terzi e consentendo la risoluzione degli eventuali conflitti tra plurimi cessionari”; ed aggiunge che: “coordinando la diversa latitudine logica indotta dalle richiamate prescrizioni, può distinguersi tra disciplina generale della circolazione del diritto reale di garanzia, cui accede la prelazione, e collocazione poziore del cessionario del credito assistito da ipoteca opponibile alla procedura perché anteriore al pignoramento, nella distribuzione del conseguente ricavato” (Cass. n. 5508/2021).
L’ipoteca già presente e iscritta, non aggrava la posizione degli eventuali altri creditori, essendo per loro irrilevante che a soddisfarsi in via privilegiata sia l’originario creditore ipotecario oppure il surrogante.

Ragionando in altro modo, cioè considerando, in mancanza di annotazione ai sensi dell’art. 2843 c.c., il surrogante quale mero chirografario si verrebbe invece a determinare un vantaggio non giustificabile per gli altri creditori (ai fini della distribuzione, l’annotazione ha solo una funzione non costitutiva, bensì dichiarativa).
Da ciò deriva che non aver eventualmente ottemperato alla formalità di cui all’art. 2843 c.c. non può essere di ostacolo alla collocazione in prelazione del credito vantato dal creditore (cfr. Trib. Palermo, 7/12/2021, Dott.ssa Valentina Imperiali).

 

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/crediti-non-performing-direttiva-ue/17887

di avv. Alessandro Amato

Le banche hanno diverse opzioni per poter gestire i crediti non performing.

Possono procedere internamente, esternalizzare il recupero o smobilitare il credito.
La gestione interna consente il controllo diretto del processo, ma richiede investimenti in risorse e competenze.
L’esternalizzazione del recupero crediti a società specializzate è invece un’alternativa che consente di ottimizzare i costi e le performance. La banca mantiene la titolarità del credito ma affida le attività di recupero a operatori terzi con esperienza e professionalità adeguate.

La cessione del credito deteriorato rappresenta l’opzione più radicale. Consente alla banca di dismettere il credito e realizzare la massima riduzione dell’esposizione. Lo svantaggio è la perdita di controllo sul processo di recupero e la necessità di svalutare il credito, con impatti economici negativi.
In sintesi, la scelta della strategia dipende dall’obiettivo primario: contenere i costi, massimizzare i recuperi, liberare capitale o una combinazione dei tre.

La gestione dei crediti in sofferenza presenta notevoli opportunità per le banche di migliorare l’efficienza e la redditività.
Man mano che i servicer si consolidano e utilizzano più dati e tecnologie, le banche hanno accesso a strategie e piattaforme migliori.
L’esternalizzazione di alcuni servizi di assistenza agli NPL può sbloccare le competenze e contenere i costi.
Le banche devono valutare attentamente le proprie esigenze e il proprio profilo di rischio per determinare l’approccio migliore.

Quello italiano è uno dei mercati di NPL più attivi, sia per l’abbondanza dell’offerta, che per una legislazione particolarmente favorevole verso le cartolarizzazioni.
L’apertura del mercato secondario degli NPL in Europa

Peculiare è la vicenda dell’apertura del mercato secondario degli NPL, avviata con la produzione di una proposta di Direttiva UE con oggetto “gestori di crediti, acquirenti di credito e recupero delle garanzie”. Lo scopo è quello di aprire un mercato unico per la circolazione e la gestione dei crediti deteriorati di origine bancaria.

La Direttiva UE sui crediti deteriorati è un passo importante verso la creazione di un mercato unico europeo per la circolazione di crediti non performanti (NPL).
Lo scopo è di consentire agli NPL di essere venduti e trasferiti più facilmente tra paesi dell’UE. In questo modo, i crediti inesigibili di una banca potranno essere acquistati da un’altra banca o da un investitore specializzato in un altro paese.
Ciò dovrebbe facilitare il recupero del valore residuo di tali attività.
Per aprire il mercato secondario degli NPL, la Direttiva cerca di armonizzare le normative nazionali in materia di licenze e vigilanza sui gestori di crediti. Questi ultimi, come acquirenti e recuperatori di crediti, potranno operare in tutta l’UE in base a un’unica licenza. Dovranno inoltre rispettare requisiti patrimoniali e organizzativi comuni.
L’Italia, con il suo elevato stock di NPL, potrà trarre beneficio dall’apertura di questo mercato. Tuttavia, l’attuazione della direttiva solleva questioni delicate riguardo alla legislazione esistente in materia di recupero crediti e tutela dei debitori.

Ad esempio, la Direttiva consente pratiche più aggressive da parte dei recuperatori di crediti, che potrebbero entrare in conflitto con le norme italiane sulla privacy e sulla tutela dei consumatori.
Risolvere queste tensioni richiederà un attento lavoro di recepimento e un continuo monitoraggio dell’impatto della riforma.
In Italia, l’attività di recupero crediti è già disciplinata. L’eventuale recepimento della Direttiva richiederà quindi un coordinamento con la normativa nazionale esistente, per evitare incongruenze o sovrapposizioni.
Anche l’accesso alle garanzie reali date in pegno dai debitori dovrà essere armonizzato, per consentire ai gestori di crediti di realizzarle in modo agevole. Andrebbe poi prevista una disciplina ad hoc in materia di esecuzione forzata dei crediti deteriorati, per garantire procedure snelle e tempestive.
Con i necessari adattamenti, la proposta di Direttiva potrebbe contribuire a migliorare l’efficienza del mercato secondario degli NPL in Italia. Tuttavia, il recepimento richiede un’attenta valutazione dei profili di coordinamento con la normativa nazionale, per evitare incertezze interpretative ed effetti distorsivi.
Obiettivi e contenuti della Direttiva UE
La Direttiva UE sui gestori di crediti deteriorati mira ad armonizzare la disciplina degli NPL in Europa, favorendo la creazione di un mercato secondario unico per la loro circolazione.
Lo scopo primario è incrementare la protezione degli investitori e dei consumatori, garantendo trasparenza e concorrenza nel mercato degli NPL. La Direttiva punta anche a migliorare l’efficienza del recupero dei crediti in sofferenza, snellendo le procedure di escussione delle garanzie.

La Direttiva NPL si prefigge, quindi, quali principali obiettivi:
l’istituzione di un quadro regolatorio unitario per i soggetti incaricati di gestire e recuperare crediti non-performing di origine bancaria in Europa, promuovendo la costituzione di un mercato integrato di servizi di recupero e gestione nell’Unione Europea;
la costituzione di un mercato secondario del credito unico, eliminando le barriere nazionali all’acquisto di crediti non-performing di origine bancaria.
I membri dell’Unione Europea (e, quindi, anche l’Italia) dovranno recepire la Direttiva NPL nei propri ordinamenti entro il termine del 29 dicembre 2023.
Il recepimento nel nostro Paese genera numerose questioni, poiché occorre intervenire in un ambito già fortemente regolamentato.
Il Legislatore italiano sarà necessariamente chiamato ad effettuare delle scelte (sia pure nei limiti delle discrezionalità concesse dalla Direttiva NPL) in sede di recepimento.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/ammortamento-sezioni-unite/17794

Rappresenta questione da tempo controversa se, in caso di applicazione di un piano di ammortamento alla francese, un finanziamento possa essere colpito da indeterminatezza qualora manchi l’espressa pattuizione del regime di capitalizzazione composta invece di quella semplice e l’applicazione di un tasso effettivo diverso e maggiore rispetto a quello concordato.

Con provvedimento molto articolato del 6/09/2023 è stata assegnata alle Sezioni Unite la questione molto discussa circa le conseguenze scaturenti dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto alla francese.

Con ordinanza del 19/07/2023 il Tribunale di Salerno aveva infatti disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione.

La Prima Presidente della Cassazione, accertata la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ha assegnato la questione alle Sezioni Unite civili per l’enunciazione del principio di diritto: “la quesitone è quali conseguenze derivino dall’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”: in particolare, se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l’indeterminatezza o l’indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ., nonché – stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) – la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, sotto pena di nullità, che i contratti indichino il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

In particolare, dovrà quindi essere valutato se l’omessa indicazione all’interno di un contratto di mutuo del regime di capitalizzazione composto possa determinare indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni pattuite.

La violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’articolo 117, comma 4, TUB, imporrebbe, sotto pena di nullità, che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT (cfr. art. 117, comma 7, TUB).

Un orientamento giurisprudenziale ritiene che dall’omessa indicazione del regime di capitalizzazione composta non deriverebbero conseguenze circa la determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della trasparenza bancaria. La lettura del piano di ammortamento consentirebbe al mutuatario di ricavare la composizione delle rate ed il regime applicato al proprio contratto.

Altro indirizzo giurisprudenziale sottolinea che la modalità di ammortamento alla francese potrebbe determinare un considerevole aumento del costo complessivo del finanziamento e la presenza di tale costo dovrebbe essere precisata nel contratto. La conseguenza consisterebbe in una mancata determinazione dell’oggetto del contratto con le conseguenze previste dal codice civile e dall’art. 117 TUB.

Sarà compito delle Sezioni Unite fornire una soluzione univoca al contrasto interpretativo.

avv. Alessandro Amato

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/tassi-di-interesse-mutui/17699

La Banca Centrale Europea, per la decima volta in meno di dodici mesi, ha alzato i tassi di interesse. Per anni sono rimasti sostanzialmente stabili, poi nel mese di luglio 2022 i tassi sono stati rialzati dello 0,50%, a settembre e ottobre di 0,75% e a dicembre ancora di 0,5%. Il 2023 è proseguito con un ulteriore aumento dello 0,5% a febbraio e marzo, dello 0,25% a maggio e della medesima percentuale a giugno, a luglio e, da ultimo, durante il mese di settembre.

Il tasso ora è giunto a quota 4,5%.

Le politiche adottate dalla BCE hanno il chiaro obiettivo di limitare la crescita dell’inflazione e di riportarla sotto la soglia del 2%. Secondo un’analisi pubblicata dalla BCE medesima, le scelte adottate avranno come conseguenza il ribasso dell’inflazione nel triennio 2023 / 2025.

Il 2024 dovrebbe essere l’anno in cui le scelte monetarie determineranno gli effetti sperati. Il prossimo anno potrebbe essere quello in cui i costi dei mutui torneranno a scendere (probabilmente dopo il primo semestre). Ma si tratta, ovviamente, solo di ipotesi poiché la BCE ha deciso di mantenere l’aumento dei tassi non solo in base all’inflazione ma anche all’evoluzione dell’economia.

Vi sono già segnali che fanno ritenere che i tassi potrebbero non essere ulteriormente alzati. La BCE nel comunicato che ha annunciato l’ultimo aumento ha infatti precisato che: «Sulla base del giudizio attuale, il consiglio ritiene che i tassi di interesse abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, possono dare un contributo fondamentale a un rientro rapido dell’inflazione verso il target».

Da una parte c’è chi teme che un ennesimo aumento dei costi di finanziamento possa mettere a rischio l’economia europea, altri ritengono invece che l’inflazione non raggiungerà l’obiettivo del 2% senza un’ulteriore mossa.

L’aumento dei tassi ha effetti evidenti ed immediati sulle rate dei mutui a tasso variabile e su quelli da stipulare con tasso fisso. I tassi dei mutui, tra l’altro, riflettendosi sul costo del denaro e sui finanziamenti bancari, determinano anche l’andamento dell’economia considerato che vanno a fissare l’evoluzione del mercato immobiliare proprio a causa dei prezzi del denaro.

L’aumento dei tassi ha reso l’accesso al credito più complicato, ma anche chi ha già stipulato un mutuo ha subito conseguenze. Molte famiglie si sono trovate in una situazione di stress economico, rendendo difficile il rispetto dei pagamenti previsti dai mutui.

Ci si domanda se dopo l’ultimo aumento dei tassi abbia ora senso puntare sul tasso variabile per sottoscrivere un nuovo mutuo. Premettendo che il tasso variabile non è adatto a chi ha il timore dei risvolti futuri e della loro imprevedibilità, è necessario considerare che, in caso di ulteriore aumento dei tassi, vi potrebbe essere la possibilità di dovere rimborsare rate più elevate di quella iniziale.

Qualora i tassi scendano entro i prossimi cinque anni, allora il tasso variabile potrebbe essere più conveniente. Tuttavia, se i tassi dovessero rimanere costanti o continuare addirittura ad aumentare, allora il tasso fisso sarebbe la scelta più vantaggiosa.

Uno scenario probabile è quello in cui già nel medio periodo (da 3 a 5 anni) potrebbe tornare ad essere conveniente scegliere un tasso variabile.

Probabilmente se si dovesse scegliere oggi un mutuo a tasso variabile, sarebbe conveniente farlo solo in caso di contratto con una breve durata. Poiché nel lungo periodo, la maggior (ipotetica) sicurezza viene offerta ancora dai tassi fissi.

Si potrebbe ancora valutare di scegliere una soluzione ibrida, ad esempio un tasso variabile con opzione di passaggio al fisso dopo un determinato numero di anni, ciò offrirebbe nell’immediato la convenienza del variabile, consentendo poi il passaggio al tasso fisso se le rate dovessero aumentare troppo.

L’aumento degli importi delle rate dei mutui a tasso variabile sta determinando anche il sorgere di nuovi insoluti. Ed è ragionevole ipotizzare che si accresceranno anche le ipotesi di risoluzioni contrattuali, le esecuzioni immobiliari ed i relativi contenziosi.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/memorandum-associazione-bancaria-italiana/17583

I tassi di interesse sono stati ancora aumentati dalla Banca Centrale Europea, nell’ultimo anno le rate dei mutui hanno avuto rincari di circa il 30%. Appena un anno fa i tassi avevano invece raggiunto i minimi storici.

Il mercato dei mutui sarà quindi certamente condizionato dalle decisioni assunte dalla BCE (di sicuro per coloro che al momento della stipula del mutuo avevano scelto un tasso variabile).

L’aumento del costo del denaro, il recente ma costante incremento dei tassi di interesse e l’inflazione sono tutti elementi che di fatto riducono il reddito disponibile e sono capaci di rendere più difficile il rispetto delle scadenze di pagamento dei finanziamenti. Sono infatti aumentate le inadempienze nella restituzione degli importi finanziati (secondo il sindacato dei bancari FABI a marzo 2023 quasi un milione di famiglie non è riuscito a pagare la rata di un mutuo o di un prestito).

L’Associazione Bancaria Italiana ha quindi predisposto un memorandum, composto da cinque punti, dedicato ai problemi determinati dalla crescita dei tassi di interesse per tentare di limitare l’impatto del rialzo sui mutui a tasso variabile (confrontabile qui).

Alle prime difficoltà, è necessario rivolgersi subito alla propria banca per valutare le possibili soluzioni. La banca dovrà quindi fornire ogni informazione utile.

Una delle possibilità consentite è quella di richiedere l’allungamento della durata del contratto oppure di domandare la revisione di differenti condizioni, sempre però nei limiti imposti dalla vigilanza e dalle norme europee. Con un allungamento verrebbero a ridursi nell’immediato gli effetti dell’aumento dei tassi di interesse, ma si andrebbe poi però a pagare un mutuo più lungo con interessi successivi.

Si può anche verificare la possibilità della portabilità / surroga del contratto, cioè trasferire il proprio mutuo ipotecario presso un’altra banca modificando le condizioni contrattuali.

È ancora possibile ricorrere al fondo di solidarietà per i mutui prima casa, cd. fondo Gasparini, ideato per fornire un ausilio a chi acquista la prima casa. In caso di perdita di lavoro, cassa integrazione o della riduzione di fatturato per i lavoratori autonomi, tale fondo consente di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo sino ad un massimo di 18 mesi, allungando conseguentemente il piano di ammortamento.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di passare dal tasso variabile a quello fisso; una norma della Legge di Bilancio obbliga le banche al passaggio, sempre che la richiesta provenga però da un mutuatario in regola con i pagamenti, con un reddito ISEE non superiore a 35.000,00 euro e in relazione ad un mutuo non superiore ad euro 200.000,00.

I suggerimenti dell’Associazione Bancaria Italiana potranno indubbiamente essere utili ai soggetti che si sono trovati in difficoltà a causa dell’innalzamento dei tassi di interesse.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/riforma-cartabia-esecuzione-forzata/17536

È ormai da tempo che si susseguono modifiche (una miriade di norme subentrate nel tempo e non sempre tra di loro coordinate) volte a perseguire sia l’esigenza di una rapida attuazione del credito quanto la necessità di tendere verso un sistema il più possibile efficiente.

Seguendo questa linea, la Riforma cd. Cartabia ha introdotto novità anche in tema di esecuzione forzata con l’obiettivo esplicito di semplificare e accelerare lo svolgimento delle procedure.

La riforma si concentra essenzialmente sull’espropriazione immobiliare che rappresenta la procedura esecutiva con la durata media maggiore; si è quindi tentato di incidere per ottenere gli effetti acceleratori che in generale la Riforma Cartabia si propone.

Alcune modifiche sono già in vigore dal 22/06/2022:
l’attribuzione della competenza per l’espropriazione di crediti della Pubblica Amministrazione ai tribunali ove è presente la sede dell’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
la notifica, a pena di inefficacia e di estinzione della procedura, da parte del creditore procedente al debitore esecutato ed al terzo pignorato di un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi.
Mentre le novità più rilevanti sono entrate in vigore dal 1° marzo 2023:
è stata abrogata la formula esecutiva e l’intera disciplina della spedizione in forma esecutiva; le sentenze, i provvedimenti giudiziali e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale dovranno essere formati in copia attestata conforme all’originale per valere come titolo per l’esecuzione forzata;
l’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare sospende automaticamente il termine di efficacia del precetto;
la documentazione ipo-catastale o la certificazione notarile sostitutiva vanno depositate entro il medesimo termine di quarantacinque giorni dal pignoramento, medesimo termine previsto per il deposito dell’istanza di vendita, salvo proroga di ulteriori quarantacinque giorni;
il custode dell’immobile pignorato è nominato contestualmente alla nomina dello stimatore ed è stata formalizzata la collaborazione tra i due ausiliari (in particolare, ai fini della verifica della documentazione relativa agli immobili pignorati);
l’ordine di liberazione viene emesso nel momento in cui è disposta la vendita nel caso in cui il debitore non occupi l’immobile pignorato o sia detenuto da un terzo privo di titolo (o inopponibile alla procedura); qualora l’immobile sia invece occupato dal debitore, l’ordine di liberazione viene emesso unitamente al decreto di trasferimento; la liberazione viene eseguita direttamente dal custode che non dovrà notificare né il precetto di rilascio, né il successivo preavviso di sloggio;
è stata introdotta la cd. vendita diretta finalizzata a favorire una liquidazione rapida del bene pignorato con la collaborazione del soggetto esecutato;
sono stati previsti degli schemi per la relazione di stima e per gli avvisi di vendita;
nel rispetto della normativa in tema di antiriciclaggio, è stato previsto che l’aggiudicatario consegni un’autocertificazione (vengono quindi estese alle procedure espropriative le disposizioni in materia di antiriciclaggio);
sono stati disciplinati i requisiti di iscrizione all’elenco, le verifiche, l’aggiornamento, la rotazione e i limiti agli incarichi dei professionisti delegati alle vendite;
sono state estese le attività demandate al professionista delegato; il progetto distributivo e i pagamenti sono curati dal professionista delegato, sotto il controllo del Giudice dell’esecuzione;
è stato modificato l’art. 614 bis c.p.c. in tema di misure coercitive per il caso di ritardo nell’adempimento, sono stati integrati i criteri di determinazione quantitativa del loro importo ed è stata prevista la possibilità di chiederle al Giudice dell’esecuzione, quando non siano state richieste al Giudice della cognizione o per titoli esecutivi diversi dai provvedimenti di condanna, purché relativi a crediti non pecuniari.
Dall’esame degli interventi emerge con evidenza la direzione che il legislatore ha inteso indicare, tra l’altro recependo prassi già vigenti in alcuni uffici giudiziari e raccomandate dalle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura.

Così, oltre alla ulteriore riduzione di una serie di termini di natura processuale (ad esempio, in materia di deposito della documentazione prevista dall’art. 567 c.p.c.), il legislatore ha tentato di risolvere le criticità storiche dell’espropriazione immobiliare introducendo l’istituto della vendita privata, razionalizzando l’attività del custode giudiziario ed ampliando il numero delle attività delegabili ai professionisti delegati. Apprezzabili anche le modifiche riguardanti le cd. astreintes, la cui applicazione viene consentita anche al giudice dell’esecuzione.

Come detto, gli obiettivi della riforma Cartabia sono la semplificazione e l’accelerazione delle esecuzioni, ma l’esito positivo dipenderà da cosa avverrà concretamente.

Si spera vivamente che le novità introdotte determinino un’effettiva celerità, ma soprattutto una maggiore linearità dell’esecuzione forzata.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/superamento-tasso-soglia-interessi-moratori/17518

Uno degli aspetti maggiormente dibattuti in tema di applicazione di interessi oltre la soglia riguarda la sorte di quelli convenzionali in presenza di interessi moratori usurari.

Come noto, mentre il tasso di interesse corrispettivo è diretto a remunerare l’intermediario, quello di mora ha una funzione risarcitoria.
A prescindere dall’andamento del rapporto contrattuale, potrebbe presentarsi un problema di usurarietà del tasso originario con riferimento agli interessi corrispettivi. Per quelli moratori, invece, il rispetto della normativa anti usura va verificato unicamente qualora siano stati effettivamente applicati.

Cosa accade quindi agli interessi convenzionali nel caso in cui venga accertata l’usurarietà di quelli moratori?

Nel tempo sono sorte due diverse possibili interpretazioni.

Secondo la prima e più rigorosa soluzione, l’art. 1815, comma 2, c.c., prevedrebbe la nullità di entrambe le tipologie di tassi di interesse. In caso di interessi moratori oltre soglia dovrebbe essere rimborsato solo il capitale e conseguentemente restituite tutte le somme in precedenza corrisposte a titolo di interessi (convenzionali o moratori).

Il diverso ma prevalente orientamento implicherebbe, invece, la debenza dei soli interessi corrispettivi (naturalmente sempre qualora anche questi siano al di sotto della soglia). Ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla ed in caso di ritardo o inadempimento non sarebbero dovuti unicamente gli interessi moratori.

La Cassazione ha avuto modo di precisare che, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, ed il calcolo degli interessi moratori applicati determini il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi sarebbero illeciti; resterebbe valido l’art. 1224, comma 1, c.c., con applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19597/2020). In ragione di ciò, il contratto con clausola usuraria non sarebbe del tutto gratuito, ma sarebbe applicabile la pattuizione degli interessi corrispettivi.

Da ultimo, la Cassazione ha recentemente ribadito che: “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c.” (Cassazione civile, sez. III, 21/03/2023, n. 8103. Pres. Frasca. Est. Sestini).

La soluzione più applicata prevede, quindi, che possono essere non dovuti gli interessi corrispettivi se la clausola nulla riguarda tale tasso e che possono essere non dovuti quelli moratori se la clausola nulla riguarda loro: “La sanzione non contagia le clausole legittime: di conseguenza, l’usurarietà degli interessi di mora non contagia gli interessi corrispettivi legittimi” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 24992 del 9.11.2020).

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/pignoramento-conto-corrente-cointestato/17455

Ai fini del recupero di un credito, è frequente che in seguito alla notifica di un pignoramento presso terzi ad una banca in qualità di terza emerga la cointestazione di un conto corrente tra più soggetti, non tutti debitori del procedente.

È infatti possibile procedere al pignoramento di beni indivisi, anche quando non tutti i comproprietari siano obbligati verso il procedente. L’art. 599 c.p.c. prevede la possibilità di pignorare beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari siano obbligati verso il creditore.

In tale caso, le quote di ciascuno si presumono uguali sia nei rapporti interni sia nei rapporti con i terzi creditori (cfr. artt. 1298 e 1854 c.c.).

Da ciò deriva che il pignoramento da parte del creditore verso uno degli intestatari di un conto corrente bancario può avere ad oggetto unicamente la quota di sua spettanza.

In seguito alla notifica del pignoramento presso terzi, la banca dovrà però vincolare l’intero saldo positivo (e non solo la quota di spettanza dell’esecutato).

L’istituto di credito vincolerà l’intera somma precettata, senza tener conto della presunzione di comproprietà tra i cointestatari.

La banca non è infatti gravata dall’obbligo di verificare la provenienza delle somme presenti sul conto corrente né di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità, che dovranno invece essere valutati e decisi dal Giudice dell’Esecuzione.

Come detto, in assenza di prova contraria, le quote dei cointestatari del conto si presumono uguali ed il Giudice dell’Esecuzione procederà all’assegnazione in favore del creditore procedente della metà dell’importo pignorato (nel caso in cui i cointestatari siano due). Sarà onere del soggetto cointestatario dimostrare che la propria quota di contitolarità del conto sia superiore al 50%, onde poi ottenere lo svincolo delle somme eccedenti.

La Corte di Cassazione in più pronunce ha affermato che: “la cointestazione di un c/c, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto corrente – art. 1854 cod. civ. – sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto ex art. 1298 e l’eguaglianza delle parti di ciascuno, […] presunzione che dà luogo solo alla inversione onere della prova e può essere superata da chi deduce una situazione giuridica diversa” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4838 del 2021).

Il cointestatario non esecutato potrebbe comunque agire in opposizione ex art. 619 c.p.c. o nelle forme ordinarie per tutelare eventuali sue ragioni.

    https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/superamento-principio-dedotto-deducibile/17341 Le Sezioni Unite con una recentissima ed importante pronuncia hanno dettato le regole di comportamento del Giudice in tema di clausole abusive nel procedimento monitorio e di successiva esecuzione forzata. La fattispecie esaminata riguarda l’emissione di un Decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non aveva opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva, l’omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al Giudice dell’esecuzione di farsi carico del controllo sull’abusività della clausola contrattuale. Si tratta di questione che è sorta a seguito di quattro pronunce rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), una delle quali (sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza) a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 10/08/2019 e del 31/10/2019. Per effetto della pronuncia resa, in tema di tutela del consumatore il giudicato derivante da un Decreto ingiuntivo non opposto coprirebbe, pertanto, unicamente quanto espressamente dedotto e non più tutto il deducibile. Un decreto ingiuntivo già passato in giudicato, se privo di un precedente giudizio circa l’abusività delle eventuali clausole contro il consumatore sarebbe quindi superabile e l’abusività potrebbe essere sempre rilevata, anche d’ufficio. In particolare la Suprema Corte con il provvedimento reso a Sezioni Unite n. 9479/2023, Pres. Curzio, Rel. Vincenti, depositato il 6/04/2023, ha precisato che: “Fase monitoria: Il Giudice del monitorio:
  1. deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
  2. a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
  3. all’esito del controllo: comma 1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso; comma 2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà Decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione; comma 3) il Decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il Decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Fase esecutiva Il Giudice dell’esecuzione:
  1. in assenza di motivazione del Decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del Decreto ingiuntivo;
  2. ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
  3. dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a Decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso Decreto ingiuntivo;
  4. fino alle determinazioni del Giudice dell’opposizione a Decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;
  5. se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il Giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al Giudice di questa (translatio iudicii);
  6. se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il Giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del Giudice dell’opposizione tardiva sull’istanzaex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Fase di cognizione Il Giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
  1. una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del Decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
  2. procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
La pronuncia impatta su consolidati principi e la sua portata potre