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Rappresenta questione da tempo controversa se, in caso di applicazione di un piano di ammortamento alla francese, un finanziamento possa essere colpito da indeterminatezza qualora manchi l’espressa pattuizione del regime di capitalizzazione composta invece di quella semplice e l’applicazione di un tasso effettivo diverso e maggiore rispetto a quello concordato.

Con provvedimento molto articolato del 6/09/2023 è stata assegnata alle Sezioni Unite la questione molto discussa circa le conseguenze scaturenti dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto alla francese.

Con ordinanza del 19/07/2023 il Tribunale di Salerno aveva infatti disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione.

La Prima Presidente della Cassazione, accertata la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ha assegnato la questione alle Sezioni Unite civili per l’enunciazione del principio di diritto: “la quesitone è quali conseguenze derivino dall’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”: in particolare, se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l’indeterminatezza o l’indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ., nonché – stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) – la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, sotto pena di nullità, che i contratti indichino il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

In particolare, dovrà quindi essere valutato se l’omessa indicazione all’interno di un contratto di mutuo del regime di capitalizzazione composto possa determinare indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni pattuite.

La violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’articolo 117, comma 4, TUB, imporrebbe, sotto pena di nullità, che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT (cfr. art. 117, comma 7, TUB).

Un orientamento giurisprudenziale ritiene che dall’omessa indicazione del regime di capitalizzazione composta non deriverebbero conseguenze circa la determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della trasparenza bancaria. La lettura del piano di ammortamento consentirebbe al mutuatario di ricavare la composizione delle rate ed il regime applicato al proprio contratto.

Altro indirizzo giurisprudenziale sottolinea che la modalità di ammortamento alla francese potrebbe determinare un considerevole aumento del costo complessivo del finanziamento e la presenza di tale costo dovrebbe essere precisata nel contratto. La conseguenza consisterebbe in una mancata determinazione dell’oggetto del contratto con le conseguenze previste dal codice civile e dall’art. 117 TUB.

Sarà compito delle Sezioni Unite fornire una soluzione univoca al contrasto interpretativo.

avv. Alessandro Amato