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È ormai da tempo che si susseguono modifiche (una miriade di norme subentrate nel tempo e non sempre tra di loro coordinate) volte a perseguire sia l’esigenza di una rapida attuazione del credito quanto la necessità di tendere verso un sistema il più possibile efficiente.

Seguendo questa linea, la Riforma cd. Cartabia ha introdotto novità anche in tema di esecuzione forzata con l’obiettivo esplicito di semplificare e accelerare lo svolgimento delle procedure.

La riforma si concentra essenzialmente sull’espropriazione immobiliare che rappresenta la procedura esecutiva con la durata media maggiore; si è quindi tentato di incidere per ottenere gli effetti acceleratori che in generale la Riforma Cartabia si propone.

Alcune modifiche sono già in vigore dal 22/06/2022:
l’attribuzione della competenza per l’espropriazione di crediti della Pubblica Amministrazione ai tribunali ove è presente la sede dell’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
la notifica, a pena di inefficacia e di estinzione della procedura, da parte del creditore procedente al debitore esecutato ed al terzo pignorato di un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi.
Mentre le novità più rilevanti sono entrate in vigore dal 1° marzo 2023:
è stata abrogata la formula esecutiva e l’intera disciplina della spedizione in forma esecutiva; le sentenze, i provvedimenti giudiziali e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale dovranno essere formati in copia attestata conforme all’originale per valere come titolo per l’esecuzione forzata;
l’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare sospende automaticamente il termine di efficacia del precetto;
la documentazione ipo-catastale o la certificazione notarile sostitutiva vanno depositate entro il medesimo termine di quarantacinque giorni dal pignoramento, medesimo termine previsto per il deposito dell’istanza di vendita, salvo proroga di ulteriori quarantacinque giorni;
il custode dell’immobile pignorato è nominato contestualmente alla nomina dello stimatore ed è stata formalizzata la collaborazione tra i due ausiliari (in particolare, ai fini della verifica della documentazione relativa agli immobili pignorati);
l’ordine di liberazione viene emesso nel momento in cui è disposta la vendita nel caso in cui il debitore non occupi l’immobile pignorato o sia detenuto da un terzo privo di titolo (o inopponibile alla procedura); qualora l’immobile sia invece occupato dal debitore, l’ordine di liberazione viene emesso unitamente al decreto di trasferimento; la liberazione viene eseguita direttamente dal custode che non dovrà notificare né il precetto di rilascio, né il successivo preavviso di sloggio;
è stata introdotta la cd. vendita diretta finalizzata a favorire una liquidazione rapida del bene pignorato con la collaborazione del soggetto esecutato;
sono stati previsti degli schemi per la relazione di stima e per gli avvisi di vendita;
nel rispetto della normativa in tema di antiriciclaggio, è stato previsto che l’aggiudicatario consegni un’autocertificazione (vengono quindi estese alle procedure espropriative le disposizioni in materia di antiriciclaggio);
sono stati disciplinati i requisiti di iscrizione all’elenco, le verifiche, l’aggiornamento, la rotazione e i limiti agli incarichi dei professionisti delegati alle vendite;
sono state estese le attività demandate al professionista delegato; il progetto distributivo e i pagamenti sono curati dal professionista delegato, sotto il controllo del Giudice dell’esecuzione;
è stato modificato l’art. 614 bis c.p.c. in tema di misure coercitive per il caso di ritardo nell’adempimento, sono stati integrati i criteri di determinazione quantitativa del loro importo ed è stata prevista la possibilità di chiederle al Giudice dell’esecuzione, quando non siano state richieste al Giudice della cognizione o per titoli esecutivi diversi dai provvedimenti di condanna, purché relativi a crediti non pecuniari.
Dall’esame degli interventi emerge con evidenza la direzione che il legislatore ha inteso indicare, tra l’altro recependo prassi già vigenti in alcuni uffici giudiziari e raccomandate dalle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura.

Così, oltre alla ulteriore riduzione di una serie di termini di natura processuale (ad esempio, in materia di deposito della documentazione prevista dall’art. 567 c.p.c.), il legislatore ha tentato di risolvere le criticità storiche dell’espropriazione immobiliare introducendo l’istituto della vendita privata, razionalizzando l’attività del custode giudiziario ed ampliando il numero delle attività delegabili ai professionisti delegati. Apprezzabili anche le modifiche riguardanti le cd. astreintes, la cui applicazione viene consentita anche al giudice dell’esecuzione.

Come detto, gli obiettivi della riforma Cartabia sono la semplificazione e l’accelerazione delle esecuzioni, ma l’esito positivo dipenderà da cosa avverrà concretamente.

Si spera vivamente che le novità introdotte determinino un’effettiva celerità, ma soprattutto una maggiore linearità dell’esecuzione forzata.