La distribuzione degli oneri probatori nel contenzioso è un argomento complesso che caratterizza le controversie bancarie.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 29/10/2020, n. 23852, ha specificato che la proposizione di contrapposte domande, da parte della banca e del correntista, implica che ciascuna delle parti sia gravata della prova della propria pretesa.

La Suprema Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito è gravato dell’onere di produrre l’intera serie degli estratti conto.
L’incompletezza documentale relativa va a danno del correntista, su cui grava l’onere di provare il fatto costituivo della propria domanda; in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere dovrà essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato.
Entrambe le parti devono ritenersi onerate della prova delle contrapposte pretese aventi ad oggetto l’inesistenza e l’esistenza del credito dedotto in lite.
In buona sostanza, ciascuno dei due antagonisti ha l’onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
In particolare, in relazione all’onere della prova ex art. 2697 c.c. sono state distinte le seguenti ipotesi:

  • una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la ricostruzione dei movimenti di dare / avere deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell’apertura del conto corrente con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate;
  • quando è il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto;
  • qualora poi il cliente limiti l’adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto, producendo la documentazione del rapporto in modo incompleto, il giudice può integrare la prova carente “anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”;
  • tale situazione di incertezza documentale non determina il rigetto automatico della domanda di restituzione dell’indebito da parte del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca;
  • diversamente, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato; per l’ipotesi in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell’indebito e la banca a resistere in giudizio, in mancanza di elementi utili che consentano di affermare che il debito del cliente, nel periodo non documentato, fosse inesistente o inferiore o che addirittura, in quel periodo, fosse maturato un credito per il cliente, dovrà assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole allo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio;
  • qualora invece sia la banca che agisce in giudizio per il pagamento delle somme portate dal saldo di conto corrente, salvo quanto affermato in merito all’estratto-conto che non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, sarà la banca a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto; in mancanza, i conteggi verranno rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.

Viene così enunciato il principio di diritto: “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, precedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto” (Cassazione, ordinanza del 29/10/2020, n. 23852).

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Con il termine rinunzie ci si riferisce a quegli atti unilaterali recettizi con i quali i lavoratori rinunciano ad alcuni dei loro diritti, mentre le transazioni sono quei contratti con i quali i lavoratori ed i datori di lavoro pongono fine a una lite attuale o ne prevengono una potenziale facendosi reciproche concessioni.

Il lavoratore è protetto dalla legge qualora sottoscriva una rinunzia ai suoi diritti o una transazione. Infatti, potrebbe subire sia il timore di ritorsioni da parte del datore, sia non avere la piena conoscenza delle norme di legge e quindi la piena consapevolezza dei propri diritti. La legge quindi intende tutelarlo con quanto previsto dall’art. 2113 c.c.

Il legislatore ha infatti stabilito che le rinunce e transazioni in materia di lavoro che hanno per oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o degli accordi collettivi non sono valide, tranne nei casi in cui siano contenute nei verbali di conciliazione da sottoscrivere:

  • dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro);
  • dinanzi la commissione di conciliazione istituita in sede sindacale;
  • in sede giudiziale;
  • presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale.

In questi casi viene meno l’esigenza di tutela del lavoratore, trattandosi di ipotesi in cui la posizione del lavoratore è sufficientemente protetta nei confronti del datore di lavoro.

L’assistenza sindacale deve però essere effettiva. I sindacati, cioè, devono avere un ruolo di effettiva assistenza. L’intervento del terzo deve essere idoneo a sottrarre il lavoratore dalla condizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro.

La regola contenuta nell’art. 2113 c.c. non prevede un’indisponibilità assoluta del diritto di fonte inderogabile, quanto, piuttosto, un’indisponibilità relativa.

In tale norma, infatti, si prevede che le rinunzie e le transazioni invalide devono essere impugnate entro sei mesi, ciò a pena di decadenza. L’impugnazione deve avvenire entro sei mesi decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se l’atto di disposizione è avvenuto nel corso del rapporto di lavoro, oppure dalla data in cui è stato firmato l’atto, se quest’ultimo è intervenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto i diritti di fonte inderogabile sono caratterizzati da una disponibilità condizionata alla mancata impugnazione della rinuncia o della transazione.

La disciplina dettata dall’art. 2113 c.c., poi, non trova applicazione con riferimento ai negozi estintivi del rapporto di lavoro, come le dimissioni, le risoluzioni contrattuali e le rinunce ad impugnare un licenziamento.

Quando il legislatore sancisce l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili di fonte legislativa o collettiva non qualifica di quale tipo di invalidità si tratti. In dottrina, è però ormai pacifico che ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di annullabilità. In ragione di ciò, pur se dopo che sia intervenuta nei termini l’impugnazione stragiudiziale, l’azione giudiziale può essere proposta nel termine di prescrizione quinquennale.

La c.d. clausola di salvaguardia è frequentemente presente nei contratti di mutuo allo scopo di evitare il superamento del tasso-soglia antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, con effetto sostitutivo automatico dell’eventuale tasso usurario col tasso-soglia vigente. Si tratta di una clausola particolarmente diffusa nella prassi bancaria, mediante la quale […]