https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/pubblicazione-della-vendita-sul-pvp/16378

L’art. 631 bis c.p.c. prescrive che: “Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma”.
Il disposto è stato introdotto dal D.L. 83/2015 (convertito dalla Legge 132/2015) e si applica dal febbraio 2018 in seguito alla messa in funzione del portale delle vendite pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia ed ha variato l’art. 490 c.p.c. sostituendo l’obbligo dell’affissione con la pubblicazione sul portale.
La norma stabilisce che in seguito alla mancata o tardiva pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale (cd. P.V.P.) per causa imputabile al creditore si verifica l’estinzione della procedura esecutiva.
La Cassazione a tal proposito ha recentemente precisato che: “l’estinzione ex art. 631 -bis cod. proc. civ. è conseguenza tipizzata dell’inadempimento, colpevole, dell’onere di dare pubblicità all’avviso entro un termine individuato e presuppone, perciò, che:
1) il termine per la pubblicazione sul P.V.P. sia stato determinato dal Giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato (a ciò abilitato per il potere direttivo del processo che comunque gli compete, come statuito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 27/01/2017, Rv. 642712-01) in un provvedimento esplicito o, in mancanza, che lo stesso sia implicitamente desunto dal riferimento dell’art. 490, comma 3, cod. proc. civ. al periodo di «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte» (quest’ultima norma, invero, non riguarda propriamente la pubblicità obbligatoria sul P.V.P., prescritta nel primo comma, ma essa segna il limite temporale ultimo per lo svolgimento di un’adeguata campagna pubblicitaria);
2) il predetto termine sia spirato invano;
3) l’omessa pubblicazione sia dovuta all’inerzia (o all’inadempimento) del creditore.
Sussistendo tali presupposti, si verifica l’estinzione disciplinata dalla norma, che – in ragione della sua specialità e della tassatività delle ipotesi di estinzione (tipica) – non riguarda fattispecie diverse da quelle previste: la mancata esecuzione delle altre forme di pubblicità della vendita esula dalla portata applicativa dell’art. 631-bis cod. proc. civ. e può, invece, determinare un vizio della vendita forzata o, se rilevata prima di quest’ultima, condurre ad un provvedimento di chiusura anticipata della procedura”
 (Cassazione civile, Sez. III, 14/03/2022, n. 8113).
Con la medesima pronuncia la Corte ha quindi chiarito che: “Mentre l’inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell’esecuzione forzata, l’inutile spirare del termine (ordinatorio ma che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori) per l’anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dall’art. 18-bis D.P.R. n. 115 del 2002, comporta l’impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo”.
In ragione di ciò, è fondamentale compiere tempestivamente l’attività necessaria per rispettare i termini per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul P.V.P. e per non incorrere nelle gravi conseguenze previste.

https://www.opendotcom.it/ptt-processo-tributario-telematico/blog/sulla-commissione-per-estinzione-anticipata-nei-contratti-di-mutuo-e-la-verifica-di-usurarieta/16203

In ogni contratto di mutuo è prevista la possibilità di procedere all’estinzione anticipata del finanziamento, restituendo in tutto o in parte il capitale residuo; ciò consente di risparmiare sugli interessi non ancora maturati.

È circostanza discussa se la commissione di estinzione anticipata possa rientrare tra le voci da considerare, al fine di verificare il superamento del tasso soglia usurario.
Quanti sostengono che non debba essere inclusa fra i costi connessi all’erogazione del finanziamento rilevano che tale costo sarebbe meramente eventuale e pertanto insuscettibile di essere considerato ai fini del calcolo dell’usurarietà del mutuo.
A tal proposito, la Corte di Appello di Perugia ha recentemente precisato che: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all’erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire; né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell’operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell’usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all’erogazione del credito” (Corte Appello Perugia sez. I, 01/10/2021, n. 561).

La penale di estinzione, nel caso di recesso anticipato, costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Quindi non è direttamente collegata all’erogazione del finanziamento e viene in rilievo unicamente nell’ipotesi in cui il rapporto non segua l’andamento concordato.
La penale è per sua natura solo eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente collegata, quale interesse o costo, all’erogazione del credito.

In materia di mutuo, ai fini del superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi di mora, non potrebbe quindi essere presa in considerazione l’incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata, poiché funzione della stessa non è quella di remunerare l’erogazione del credito, come richiesto dalla Legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.

Da ultimo la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “ne deriva l’impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. Ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cassazione Civile, sez. 3, n. 7352/2022, pubbl. il 7/03/2022).

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/esecuzione-immobiliare-e-certificazione-ultraventennale/16099

L’art. 567, comma 2, c.p.c. prescrive al creditore procedente in un’esecuzione immobiliare di:

  • allegare la documentazione utile ad accertare che l’esecutato sia titolare del diritto pignorato e l’intestatario catastale dell’immobile staggito;
  • controllare il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni;
  • esaminare gli atti trascritti o iscritti a suo carico.

Per rendere completa tale documentazione, occorre che il bene appartenga al debitore esecutato in virtù di titoli ventennali regolarmente trascritti, ovvero in forza di una serie continua di trascrizioni a partire da un atto inter vivos anteriore al ventennio precedente la trascrizione del pignoramento.
Per atto inter vivos deve intendersi ogni atto traslativo della proprietà ex art. 2643 c.c.
Il termine di 60 giorni concesso dall’art. 567 c.p.c. per il deposito della documentazione in esame può essere prorogato una sola volta per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori 60 giorni.
Un termine di 60 giorni può inoltre essere concesso dal Giudice dell’Esecuzione quando lo stesso ritiene che la documentazione depositata debba essere completata.
Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato può essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento anche d’ufficio.

La ratio

La ratio sottesa al deposito di tale documentazione è che con un grado di ragionevole probabilità i beni oggetto dell’esecuzione devono appartenere al debitore e devono essere correttamente individuati i diritti spettanti e gli eventuali gravami sui medesimi beni.
Nel caso in cui sia pignorato, assegnato e trasferito un bene non di titolarità del debitore o del terzo garante, il vero titolare potrà rivendicarlo contro l’assegnatario con conseguente applicazione della disciplina della evizione di cui all’art. 2927 c.c. ai sensi del quale «l’assegnatario, se subisce l’evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese».
Il principio di carattere sostanziale sopra enunciato deve, però, adeguarsi alla necessità che il procedimento esecutivo si svolga in tempi non eccessivamente lunghi al fine di non vanificare la legittima aspettativa del creditore a vedere tempestivamente soddisfatto il proprio credito.
Nell’ambito del procedimento esecutivo è, quindi, sufficiente una dimostrazione solo presuntiva e formale della appartenenza del bene mediante produzione delle risultanze delle indagini effettuate al catasto ed ai registri immobiliari.
Anche se l’art. 567 c.p.c. parla di ventennio, la certificazione ipocatastale o la relazione notarile non possono essere limitati al ventennio, ma devono risalire almeno al primo acquisto anteriore a tale periodo.
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il mancato deposito dell’atto di acquisto ultraventennale, ancorché non compreso nel dato testuale dell’art. 567, comma 2, c.p.c., determina la chiusura anticipata del processo esecutivo in corso, non già la estinzione tipica della procedura.
Risalire all’ultimo acquisto idoneamente trascritto anteriore al ventennio è necessario per fornire un grado di attendibilità alle risultanze infraventennali: “In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del Giudice dell’Esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d’idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All’ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell’esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152, 154, cod. proc. civ., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo” (Cass. Civ., sentenza n. 15597/2019).
In conclusione, la Corte di Cassazione ha inteso valorizzare la tutela dell’aggiudicatario e la stabilità della procedura esecutiva, giungendo a prefigurare un’inedita ipotesi di estinzione atipica della procedura esecutiva tutte le volte in cui dalla documentazione prodotta dal creditore (vale a dire quella indicata dall’art. 567, comma 2, c.p.c. cui si aggiunge l’atto di acquisto ultraventennale) non si ricavi con ragionevole certezza l’appartenenza del diritto staggito in capo al debitore esecutato.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/espropriazione-presso-terzi-ed-imposta-di-registrazione-dell-ordinanza-di-assegnazione/16033

In seguito all’emissione di un’ordinanza di assegnazione in un procedimento di pignoramento presso terzi potrebbe sorgere il dubbio di quale soggetto sia tenuto al pagamento della relativa imposta di registro.
In mancanza di espresso addebito all’esecutato, tale importo dovrà essere pagato dal debitore originario.
Quest’ultimo sarà quindi tenuto a rimborsare il creditore della spesa e, in base all’art. 95 c.p.c., l’addebito non spetterà al terzo pignorato. Qualora per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo farà capo per la differenza sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata.
Ciò è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 2/02/2022, n. 3215 (ed in precedenza anche Cass. n. 10420 del 3/06/2020).
Tutte le volte in cui all’esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, se l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice contiene l’espresso addebito all’esecutato – oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo – del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e potrà essere preteso ai sensi dell’art. 95 c.p.c. in sede di escussione del terzo e nei limiti della capienza del credito assegnato. Pertanto, in questi casi, è escluso l’interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l’originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.
Qualora, invece, nell’ordinanza di assegnazione dovesse mancare un espresso addebito all’esecutato del costo della registrazione, tale importo sarebbe di competenza del debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della registrazione, e non del terzo pignorato, in base all’art. 95 c.p.c..
Da ultimo nell’eventualità in cui per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo farà capo per la differenza al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata.

Il debitore che ha subito il pignoramento dell’abitazione principale, in seguito al mancato pagamento delle rate di un mutuo ipotecario, può evitare la vendita forzata.

L’art. 41 bis del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157 del 19 dicembre 2019, ha infatti introdotto la possibilità per l’esecutato di ottenere dalla propria banca la rinegoziazione del mutuo in essere o, in alternativa, la concessione di un nuovo finanziamento diretto all’estinzione del precedente da parte di un diverso intermediario.

L’accesso al beneficio è subordinato alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 41 bis secondo comma:

  1. il debitore deve rivestire la qualità di consumatore;
  2. il debito deve derivare da un mutuo ipotecario garantito da ipoteca di primo grado costituita sull’abitazione principale del debitore;
  3. il creditore ipotecario di primo grado deve essere una banca, un intermediario finanziario oppure una società per la cartolarizzazione dei crediti. Questi soggetti al momento della presentazione dell’istanza devono aver già intrapreso, o essere intervenuti, nella procedura esecutiva avente ad oggetto l’immobile ipotecato;
  4. la notifica dell’atto di pignoramento deve essere avvenuta entro il 21/03/2021 e, al momento della richiesta, il debitore esecutato deve avere rimborsato almeno il 5% del capitale finanziato;
  5. il debito complessivo per cui il creditore agisce esecutivamente, comprensivo di spese ed interessi calcolati a norma dell’art. 2855 c.c., non deve essere superiore ad euro 250.000,00;
  6. l’importo offerto dal debitore deve essere pari al minor valore tra il debito per capitale ed interessi, calcolato a norma dell’art. 2855 c.c. ed il 75% del prezzo base della successiva asta. Se l’asta non fosse ancora stata fissata, il 75% è calcolato sulla base del valore dell’immobile attribuito dall’esperto stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione;
  7. l’importo rinegoziato (o finanziato da altra banca) deve essere restituito con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In ogni caso, la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non può superare 80 anni;
  8. la richiesta deve essere presentata entro il termine del 31/12/2022 e per una sola volta.

La rinegoziazione del mutuo o il nuovo finanziamento possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa.

Una volta presentata la richiesta, il Giudice dell’Esecuzione può, su istanza del debitore e sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sospendere il processo esecutivo fino un massimo di sei mesi.

La rinegoziazione del mutuo è comunque subordinata alla verifica da parte della creditrice circa la sussistenza dei requisiti fissati dalla Legge, nonché del merito creditizio del debitore o dei soggetti destinatari del finanziamento, ai sensi dell’art. 41 bis, comma secondo e terzo (comma 5: Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all’esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento).

Il merito creditizio deve essere inteso alla luce della ratio nella norma (ispirata al sostegno di debitori in caso di pignoramento della casa di abitazione) e tenuto conto della garanzia statale che assisterà il nuovo finanziamento, rinegoziato o in surroga.

Nella norma in esame non è prevista alcuna sanzione a carico del finanziatore che non abbia valutato il merito creditizio, quindi il giudice non può procedere a quella valutazione per negare il diritto alla sospensione dell’esecuzione non essendo la valutazione contemplata tra le condizioni richieste per poter procedere alla rinegoziazione o alla richiesta di surroga del mutuo a diverso finanziatore.

Il potere di sospensione della procedura esecutiva ex art. 41 bis non presuppone la dichiarazione da parte della banca dell’apertura di una trattativa per la rinegoziazione del mutuo: in tale prospettiva il dissenso del creditore procedente non è ostativo al rilascio del provvedimento di concessione, posto che la valutazione del merito creditizio si inserisce in un momento posteriore alla presentazione della istanza da parte del debitore.

Nello stesso senso, ritenuti sussistenti i presupposti innanzi evidenziati il giudice sospende la procedura per consentire al creditore di svolgere una valutazione del merito di credito all’esito della quale potrà accettare o meno la richiesta di rinegoziazione, ma motivando l’eventuale diniego nei termini di cui all’art. 624 bis c.p.c.

Il legislatore ha scelto di attribuire eccezionalmente ai consumatori esecutati che rientrino nelle menzionate condizioni un vero e proprio diritto ad ottenere rinegoziazione o rifinanziamento e l’esdebitazione per il residuo.

Peraltro, come segnala la stessa Circolare ABI. del 31/05/2021, rispetto alla precedente formulazione dell’art. 41 bis, <<al fine di rendere immediatamente operativa la disciplina in questione, l’attuale norma non prevede più l’emanazione di un Decreto da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Banca d’Italia) per definire ulteriori modalità di applicazione della disciplina in questione>>.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/sulla-rinegoziazione-dei-mutui-ex-art-41-bis-dl-124-2019/15924

 

Nel corso di un’esecuzione immobiliare può accadere che il compendio pignorato subisca un considerevole deprezzamento del suo valore a causa dei ribassi del prezzo d’asta.
In tali ipotesi, l’art. 164 bis disp. att. c.p.c. stabilisce che “quando risulta che non è più possibile un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo” e ciò indipendentemente dalla volontà del creditore.
La menzionata norma tutela:
i) l’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo esecutivo;
ii) l’interesse privato alla fruttuosità dell’esecuzione per la soddisfazione del creditore;
iii) l’interesse del debitore a non subire un’ingiusta esecuzione.

Il Giudice dell’Esecuzione in considerazione degli esiti degli esperimenti di vendita e dei ribassi del prezzo, deciderà se proseguire o meno la procedura.
Nel caso verifichi la sua infruttuosità, dopo aver sentito il parere delle parti, potrà emettere un’ordinanza con la quale dichiarare estinto il procedimento; invece, qualora dovesse ritenere che la vendita del bene possa ancora soddisfare i crediti e le spese, ordinerà l’effettuazione di ulteriori tentativi d’asta.
L’art. 164 bis disp. att. c.p.c. menziona due parametri da valutare:

  • la circostanza che il bene non abbia generato interesse malgrado molteplici esperimenti di vendita e nonostante la pubblicità svolta ed il prezzo estremamente modesto;
  • la considerazione che la prosecuzione dei tentativi di vendita non consentirebbe un soddisfacimento ragionevole delle pretese dei creditori.

La Corte di Cassazione ha precisato che “la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell’andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione” (Cass. Civ., sez. III, 10/06/2020, n. 11116).
È stato, inoltre, chiarito che “la relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l’ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell’ordinanza ai sensi dell’art. 569 c.p.c.” (cfr. Cass. cit.).

La valutazione che effettua il giudice dell’esecuzione è quella di evitare che proseguano procedure esecutive chiaramente inidonee a produrre un apprezzabile soddisfacimento dell’interesse dei creditori.
Prima di disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva il giudice dell’esecuzione dovrà però sperimentare tutte le potenzialità offerte dalla normativa per consentire una vendita del bene ad un prezzo che possa soddisfare, almeno in parte, le ragioni dei creditori (ad esempio potenziando le forme di pubblicità o emettendo l’ordine di liberazione del bene).
Inoltre, prima di disporre la chiusura anticipata della procedura, il giudice dovrà valutare l’opportunità di una rinnovazione della perizia di stima. Solo dopo che il giudice dell’esecuzione abbia svolto tali valutazioni, potrà disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva quando il bene sia invendibile; quando dall’aggiudicazione possa trarsi un prezzo utile solo ai costi della successiva vendita o agli oneri futuri dalla procedura; oppure qualora la vendita consenta di soddisfare i creditori, per sorte capitale ed interessi solo in misura minima.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/espropriazione-immobiliare-chiusura-anticipata-della-procedura-ex-art-164-bis-disp-att-cpc/15749

 

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/l-accertamento-del-lavoro-subordinato/15577

L’elemento che differenzia il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo è costituito, appunto, dalla subordinazione, che rappresenta la disponibilità del lavoratore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare ed al conseguente suo inserimento nell’organizzazione aziendale e con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa.

La subordinazione non è però sempre evidente.
Può infatti accadere che contratti di lavoro qualificati come autonomi o collaborativi celino rapporti di natura subordinata.

Ciò che rileva sono le effettive modalità mediante cui viene svolta la prestazione lavorativa da valutare nel suo complesso. Secondo l’orientamento della giurisprudenza qualsiasi attività può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione, a seconda delle concrete modalità del suo svolgimento, dipendendo la qualificazione del rapporto non dalla natura o dal tipo di attività prestata, ma dalle modalità di svolgimento della stessa.

Indici di subordinazione sono stati riconosciuti nella collaborazione con l’imprenditore, intesa come continuità e sistematicità della prestazione di lavoro, nella continuità temporale dell’attività, nell’osservanza di un determinato orario, nella forma della retribuzione, nell’esistenza o meno in capo al lavoratore di un’organizzazione imprenditoriale, nell’incidenza soggettiva del rischio, ma tali criteri devono comunque considerarsi privi di un autonomo valore decisivo, in quanto elementi sussidiari con un rilievo distintivo soltanto complementare e secondario, indiziari rispetto all’unico elemento avente valore determinante, rappresentato dalla dimostrazione dell’esistenza del vincolo di subordinazione.
Secondo la sentenza n. 448/2018 resa dalla Corte di Cassazione “l’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto secondo il disposto dall’art. 1746 cod. civ. delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta, (cfr. Cass., n. 9696 del 2009; Cass., n. 9060 del 2004). 6.
Quanto allo schema normativo di cui all’art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cassa, 27.2.2007 n. 4500).(…)10. La Corte d’appello ha correttamente individuato gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidia
ria (e non decisiva) ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenuto conto dei parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e del discrimine tra gli stessi. Ha, in particolare, individuato ed analizzato i seguenti elementi: la sottoposizione della lavoratrice, al pari dei dipendenti formalmente subordinati, a specifiche e vincolanti istruzioni per la gestione della clientela, a ripetuti richiami al rispetto delle procedure dettate, a turni di lavoro e feriali stabiliti unilateralmente dalla società; lo svolgimento dell’attività esclusivamente nei locali aziendali e con strumenti forniti dalla società; l’assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e della pur minima organizzazione in capo alla lavoratrice; la gestione contabile dell’attività di quest’ultima ad opera dell’ufficio amministrativo della società che predisponeva le fatture per il pagamento delle provvigioni, Ha proceduto ad una valutazione complessiva degli stessi verificandone la concordanza e l’idoneità ad integrare una valida prova presuntiva”.

È irrilevante la denominazione giuridica attribuita dalle parti al contratto (c.d. nomen iuris) dovendosi dare maggior importanza all’effettivo comportamento che esse hanno avuto durante lo svolgimento del rapporto stesso rispetto alla volontà manifestata al momento della stipula. La Suprema Corte (cfr. Cass. 25711/2018), ha anche sostenuto, però, che il nomen iuris non può essere del tutto trascurato rappresentando un elemento sussidiario da valutare.
Il lavoratore può tutelare i propri diritti ottenendo il riconoscimento della natura subordinata del lavoro, a prescindere dalla qualificazione del rapporto al momento della stipula del contratto di lavoro. Con l’ordinanza 4 marzo 2020 – 5 luglio 2021, n. 18943, la Suprema Corte statuendo che “chi chiede il pagamento di crediti retributivi è tenuto a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro”, ha ribadito la necessità per il lavoratore che vuole rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di dare prova degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta e, precisamente, della sussistenza dei requisiti della etero direzione e del potere di direzione e controllo del datore di lavoro nei suoi confronti.

Il pignoramento di un bene immobile in comunione legale dei coniugi è una questione complessa e controversa che si concretizza quando una procedura esecutiva viene intrapresa dal creditore particolare del singolo coniuge in relazione ad un cespite comune.
A differenza di quella ordinaria, la comunione legale è senza quote e riguarda l’intero patrimonio comune complessivamente inteso: ciascun coniuge è titolare di un diritto che ha ad oggetto tutti i beni della comunione e ognuno di essi per l’intero e non per una frazione. Non è inoltre consentita la partecipazione di estranei, trattandosi di una comunione diretta alla tutela della famiglia e non della proprietà individuale.
Secondo la Corte di Cassazione, il limite della quota del 50% non opera ai fini del pignoramento. Pertanto la casa in comunione potrà essere pignorata e venduta per l’intero e non solo per la metà. L’intera abitazione in comunione legale è pignorabile, anche se il debito è di uno solo dei coniugi: “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà” (cfr. Cass. ord. n. 20845 del 21/07/2021).
Prima di intraprendere l’esecuzione sarà opportuno preliminarmente verificare l’effettivo regime patrimoniale dei coniugi mediante l’estratto dell’atto di matrimonio del debitore e l’atto di pignoramento dovrà essere notificato e trascritto nei suoi confronti per l’intero della quota, mentre al coniuge non debitore dovrà essere notificato l’avviso, ex art. 599 c.p.c.
Al coniuge non debitore non è riconosciuta la possibilità che venga escussa solamente la quota di metà del bene comune né che venga venduta solo una porzione materiale corrispondente, per valore, alla metà del valore del bene oggetto di esecuzione. Il coniuge non debitore, non avendo la possibilità di inibire l’esecuzione forzata, è soggetto passivo dell’espropriazione con diritti e doveri identici a quelli dell’esecutato, dovendo riconoscersi al coniuge non debitore, tutte le garanzie di carattere processuale, attraverso la notifica dell’avviso di pignoramento e, all’esito della vendita dell’immobile, la corresponsione della metà della somma di denaro ricavata.
In ogni caso, il coniuge estraneo al debito avrà diritto ad ottenere la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione del bene al creditore procedente.
In particolare, il coniuge non debitore potrà rivendicare la metà lorda non potendo farsi carico delle spese di una liquidazione che ha avuto luogo contro la sua volontà.
La soluzione precisata dalla Corte di Cassazione consente quindi di dar corso all’azione esecutiva assicurando anche le opportune garanzie in favore del coniuge non debitore.

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Ogni istituto di credito assume un obbligo di rendiconto che si concretizza nell’invio periodico degli estratti conto ai clienti con i quali è stato sottoscritto un contratto di durata.
L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce che gli istituti bancari debbano fornire al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione circa lo svolgimento del rapporto.
Ha diritto alla consegna della documentazione e dei contratti anche chi succede al cliente a qualunque titolo ed il soggetto che subentra nell’amministrazione dei beni. Nessun dubbio può quindi sussistere sul diritto di accesso alla documentazione in capo agli eredi, nonché al curatore fallimentare, all’amministratore di sostegno ed al tutore.
È possibile richiedere non solo copia degli estratti conto, ma altresì dei contratti che sono intercorsi tra le parti.
La richiesta della documentazione bancaria può avvenire inviando una domanda scritta. Il termine entro il quale la banca è tenuta a mettere a disposizione la documentazione richiesta non deve essere superiore a novanta giorni. Se la banca si rifiuta di fornire i documenti o li consegna in ritardo, gli eredi possono agire in via giudiziale, chiedendo l’eventuale risarcimento dei danni subiti. Prima, però, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per tentare il raggiungimento di una soluzione conciliativa.
In merito alle modalità di richiesta, è sufficiente che vengano forniti gli elementi minimi indispensabili per consentire l’individuazione della documentazione.
Per il rilascio di quanto richiesto le banche non possono chiedere compensi per la consegna, possono solo addebitare i costi necessari per la ricerca, la produzione e l’eventuale spedizione dei documenti. Alla mancata produzione da parte della banca del contratto consegue l’applicazione dell’art. 117 T.U.B.
Le banche spesso interpretano l’art. 119 TUB come norma che dispone l’obbligo di conservazione, non oltre dieci anni, dei documenti concernenti il rapporto bancario. In realtà, la menzionata disposizione non prevede sempre e comunque un limite decennale; tale limite si applica esclusivamente ai documenti contabili inerenti le singole operazioni, ma non ai documenti di sintesi ed agli estratti conto che la banca è tenuta a conservare dalla data di apertura fino alla chiusura del rapporto bancario.
A tal proposito la Giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: “quanto all’ordine di consegna in copia della documentazione ultradecennale, che, in ordine alla consegna dei documenti contrattuali, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all’art. 119 co. 4 TUB (tale articolo ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all’art. 2220 c.c.) poiché non trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l’atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibili dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente) e che, quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennalità ex art. 119 co. 4 TUB, norma che si riferisce unicamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell’art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizionale ordinario dalla chiusura del rapporto (Trib. Bari, 7/10/2020; Trib. Catania, 14/01/2020; Trib. Napoli, 19/06/2019).
In merito poi all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio, la Cassazione ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare i dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova e che non gli siano stati forniti; infatti, in questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in violazione sia dell’art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio.
La Suprema Corte con la sentenza 8/6 – 19/09/2021, n. 24641, ha affermato che: “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.
Da ultimo, giova rilevare che sussiste il diritto del cliente, ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo la conclusione del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione(cfr. Tribunale Pistoia, 14/09/2021).

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/la-richiesta-di-copia-della-documentazione-e-dei-contratti-bancari-ex-art-119-tub/15400

 

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Il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato è disciplinato dall’art. 2125 c.c.:

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

Si tratta di un accordo con cui il datore di lavoro si impegna a corrispondere al lavoratore una somma di denaro a fronte dell’impegno a non svolgere attività concorrenziale per un certo periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale.

La validità del patto di non concorrenza è subordinata al rispetto di alcuni limiti al fine di tutelare le opportunità di occupazione del lavoratore in seguito alla cessazione del rapporto:

  1. forma scritta: l’accordo deve avere forma scritta, può essere contenuto nello stesso contratto di assunzione oppure in una scrittura separata. Un patto in forma verbale sarebbe nullo;
  2. definizione dell’oggetto: il patto può riguardare qualunque tipo di attività (autonoma o subordinata) che possa danneggiare l’azienda e può estendersi a qualsiasi attività in concorrenza con quella del datore di lavoro. Il patto di non concorrenza non può comunque impedire o rendere oltremodo complicato al lavoratore lo svolgimento di un’attività conforme alla propria qualificazione professionale. È quindi da considerarsi nullo il patto di non concorrenza che impone al lavoratore restrizioni tali da impedirgli di poter lavorare in futuro;
  3. durata predefinita: il patto non può avere durata superiore a 5 anni per i dirigenti e 3 anni per gli altri lavoratori subordinati;
  4. individuazione di un ambito territoriale di operatività: nell’accordo deve essere individuata un’area geografica. La congruità dell’estensione geografica deve valutarsi unitamente all’oggetto ed al compenso riconosciuto al lavoratore;
  5. determinazione di un corrispettivo: il patto deve sempre essere retribuito con un corrispettivo congruo per il lavoratore. La misura e le modalità di pagamento sono rimessi all’autonomia delle parti. Il corrispettivo non può comunque essere simbolico o sproporzionato in rapporto al sacrificio imposto al lavoratore, alla sua retribuzione, al livello professionale raggiunto ed ai minori guadagni che potranno essere realizzati.

Qualora uno di tali limiti non dovesse essere rispettato e dunque il patto di non concorrenza venisse dichiarato nullo, il lavoratore non sarà vincolato al suo rispetto.

L’istituto del patto di non concorrenza ha determinato un variegato contenzioso soprattutto in riferimento all’interpretazione dei requisiti di legittimità.

Un patto non può essere giudicato nullo per indeterminatezza del corrispettivo in ragione della assenza di un importo minimo garantito in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. È quanto ha stabilito l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5540 dell’1/03/2021, in riforma della decisione resa dalla Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato la nullità del patto per indeterminatezza del compenso ricevuto alla cessazione del rapporto.

In particolare, il patto di non concorrenza oggetto del caso stabiliva un corrispettivo complessivo ed un corrispettivo annuo, con la previsione che, in caso di cessazione anticipata, non sarebbe spettato al lavoratore l’intero compenso, ma solo quanto maturato in proporzione alla durata del rapporto. La Corte di merito aveva giudicato nullo il patto, poiché la mancata predeterminazione del corrispettivo lo rendeva contraddittorio.

La Suprema Corte ha chiarito che il patto di non concorrenza configura un contratto autonomo anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro e, pertanto, il corrispettivo stabilito, distinto rispetto alla retribuzione, deve possedere i requisiti di determinatezza o determinabilità dell’oggetto a norma dell’art. 1346 c.c.. Diversa questione è la nullità del patto per mancanza di un corrispettivo.

La Corte ha quindi affermato la necessità di una severa valutazione della congruità del corrispettivo: solo un compenso che sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio del lavoratore può comportare la nullità del patto a norma dell’art. 2125 c.c. Il piano della nullità per indeterminabilità del corrispettivo ai sensi dell’art. 1346 c.c. e la nullità per incongruità ai sensi dell’art. 2125 c.c. devono essere tenuti nettamente distinti.

Innanzitutto occorre valutare il profilo della determinabilità e in secondo luogo procedere a verificare che il compenso, così come determinato o determinabile, non sia simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato.

Prevedere un compenso variabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro non significa che lo stesso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, considerato che si ha determinabilità anche quando vengono indicati, anche con un rinvio a fonti esterne, i criteri in base ai quali è definibile la prestazione.

In conclusione, un patto che preveda un corrispettivo in relazione alla durata del rapporto e che, sebbene privo di un minimo garantito, stabilisca il criterio per la determinazione del corrispettivo, non è necessariamente nullo.