https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/provvigione-atipica/17301

Il mediatore ha il compito di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (cfr. art. 1754 c.c.).

L’art. 1755 c.c. stabilisce inoltre che “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento” e che “La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal Giudice secondo equità”.

La Cassazione ha più volte precisato che, accanto alla mediazione ordinaria, può però sussistere anche una mediazione cd. atipica, fondata su di un contratto a prestazioni corrispettive, anche con una sola delle parti.

Tale mediazione si differenzia da quella prevista dagli artt. 1754 e ss. c.c. per la natura prevalentemente contrattuale e per la presenza di un formale incarico. In buona sostanza, una parte che intende concludere un affare incarica un soggetto di svolgere un’attività volta alla ricerca di qualcun altro interessato a determinate e prestabilite condizioni (cfr. Cass. SS.UU., n. 3080/2023).

È stato affermato che la circostanza secondo cui il soggetto mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l’incarico di cercare un contraente, non è sufficiente a mutare la natura mediatoria dell’attività svolta, a condizione però che la sua qualità sia riconosciuta o comunque oggettivamente riconoscibile come tale dall’altra parte (cfr. Cass. 24950/2016 e Cass. 29287/2018).

Quella del mediatore atipico è una condizione che va appunto verificata. È fondamentale la riconoscibilità esterna della posizione terza che il mediatore assume nel rapporto con entrambe le parti.

La mediazione non è pertanto incompatibile con la sussistenza di un rapporto contrattuale di altro tipo tra il mediatore ed uno dei soggetti messi in contatto. Tale circostanza trova conferma nell’art. 1762 c.c., il quale, nel prevedere che il mediatore il quale non manifesti a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto, ammette implicitamente che il mediatore stesso, pur mantenendo la suddetta qualità, vi aggiunga quella di nuncius o di mandatario del contraente non nominato.

 

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/euribor-mutuo-tasso-variabile/17090

L’Euribor è un tasso di interesse di riferimento e rappresenta la media dei tassi ai quali le primarie banche europee propongono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. È un parametro che viene utilizzato come punto di riferimento per calcolare il tasso da applicare ad un mutuo a tasso variabile.
Avviene frequentemente che parte mutuataria lamenti la nullità del dato traibile dall’Euribor poiché si fonderebbe sulla illegittimità della fissazione del tasso nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con la decisione del 4/12/2013.

A tal proposito la Giurisprudenza ha però precisato che l’illegittimità della clausola contenente il tasso Euribor deve essere specificatamente provata: “La parte che lamenti l’illecito antitrust deve dare specifica prova dell’intesa manipolativa del tasso Euribor in suo danno secondo le regole ordinarie dell’onere della prova, a meno che questa non risulti già accertata dall’autorità amministrativa incaricata della vigilanza sul mercato, poiché, in questo ultimo caso, la parte può avvalersi di tale prova privilegiata. In particolare, dovrà dimostrare l’influenza determinante del comportamento del sistema bancario sull’entità del tasso, tenendo di conto che il tasso Euribor costituisce un indice medio, calcolato su dati che si assumono oggettivi, che possono entrare a far parte del contratto individuale anche per relationem (senza che vi sia violazione dell’art. 117 TUB)” (Corte appello Ancona sez. I, 9/08/2022, n. 1060).
È quindi necessario che venga fornita la dimostrazione che la banca mutuante sia una di quelle che quotavano l’Euribor e, quindi, che potenzialmente possa avere contribuito alla manipolazione, oltre al fatto che la manipolazione sia stata a sfavore di parte mutuataria.

A sostegno di tale tesi si sono succedute diverse pronunce:

  • È inesatto affermare che Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi” e quindi che la clausola contrattuale che rinvia a tale parametro sia nulla come conseguenza “a valle” dell’intesa restrittiva a monte. Un’intesa anticoncorrenziale può risultare illecita sotto il profilo dell’art. 101 trattato UE e comportare, a carico degli intermediari segnalanti che hanno partecipato all’intesa illecita, l’obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato al danneggiato, se è nella misura in cui il tasso Euribor, malgrado le cautele adottate, abbia subito uno scostamento artificioso” (Tribunale di Torino, sentenza del 22/09/2020 n. 3225);
  • Non si può ritenere che la partecipazione di un istituto di credito al panel deputato alla rilevazione dell’indice Euribor comporti, in maniera automatica, che l’ente di credito partecipante abbia falsato i valori riferiti all’Agenzia Reuters; come neppure che si sia avvalso dei benefici che si possono trarre dall’Euribor falsato” (Tribunale di Genova, ordinanza del 22/01/2019).

Nello stesso senso si segnalano anche Tribunale di Parma, sentenza del 19/12/2018 n. 1873; Tribunale di Milano, sentenza del 12/12/2016 n. 13562; Tribunale di Milano, sentenza del 9/01/2017 n. 111; Tribunale di Bologna, sentenza del 6/12/2016 n. 2977; Tribunale di Torino, sentenza del 27/04/2016 n. 2365; Tribunale di Cuneo, sentenza n. 887/2021.
È stata inoltre giudicata valida la determinazione del tasso di interesse parametrato a valori Euribor: “L’Euribor, benché soggetto a continue variazioni ed influenzato dal comportamento del sistema bancario, è comunque un indice medio calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque diffuso giornalmente dalla federazione delle banche europee sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. Come tale, si tratta di un criterio di determinazione del tasso di interesse individuabile e verificabile: da ciò consegue che la clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo che si limita al richiamo del tasso Euribor è validamente stipulata ai sensi dell’articolo 1346 c.c.” (Corte appello L’Aquila sez. I, 12/04/2022, n.551).
Affinché, nel contratto di mutuo, una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere un contenuto univoco e specificare puntualmente il tasso di interesse; ove esso sia variabile, è idoneo – ai fini della sua precisa individuazione – il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari. L’Euribor soddisfa tale criterio” (Tribunale Trapani sez. I, 16/02/2022, n.170).

In conclusione, la nullità del contratto di mutuo va esclusa in caso di mero richiamo all’indice Euribor. Tale riferimento non implica infatti un’automatica indeterminatezza della clausola.
È, inoltre, onere della parte che lamenta l’alterazione del tasso provare una diretta responsabilità dell’istituto bancario con riferimento alla presunta manipolazione.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/riforma-esecuzione-forzata/17135

Le principali novità in tema di esecuzione forzata volte ad accelerarne lo svolgimento ed in vigore dal 1° marzo 2023 (cd. Riforma Cartabia) sono le seguenti:

  • è stata abrogata la formula esecutiva e l’intera disciplina della spedizione in forma esecutiva; le sentenze, i provvedimenti giudiziali e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale dovranno essere formati in copia attestata conforme all’originale per valere come titolo per l’esecuzione forzata;
  • l’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare sospende automaticamente il termine di efficacia del precetto;
  • la documentazione ipo-catastale o la certificazione notarile sostitutiva vanno depositate entro il medesimo termine di quarantacinque giorni dal pignoramento, medesimo termine previsto per il deposito dell’istanza di vendita, salvo proroga di ulteriori quarantacinque giorni;
  • il custode dell’immobile pignorato è nominato contestualmente alla nomina dello stimatore ed è stata formalizzata la collaborazione tra i due ausiliari (in particolare, ai fini della verifica della documentazione relativa agli immobili pignorati);
  • l’ordine di liberazione viene emesso nel momento in cui è disposta la vendita nel caso in cui il debitore non occupi l’immobile pignorato o sia detenuto da un terzo privo di titolo (o inopponibile alla procedura); qualora l’immobile sia invece occupato dal debitore, l’ordine di liberazione viene emesso unitamente al Decreto di trasferimento; la liberazione viene eseguita direttamente dal custode che non dovrà notificare né il precetto di rilascio, né il successivo preavviso di sloggio;
  • è stata introdotta la cd. vendita diretta finalizzata a favorire una liquidazione rapida del bene pignorato con la collaborazione del soggetto esecutato;
  • sono stati previsti degli schemi per la relazione di stima e per gli avvisi di vendita;
  • nel rispetto della normativa in tema di antiriciclaggio, è stato previsto che l’aggiudicatario consegni un’autocertificazione (vengono quindi estese alle procedure espropriative le disposizioni in materia di antiriciclaggio);
  • sono stati disciplinati i requisiti di iscrizione all’elenco, le verifiche, l’aggiornamento, la rotazione e i limiti agli incarichi dei professionisti delegati alle vendite;
  • sono state estese le attività demandate al professionista delegato; il progetto distributivo e i pagamenti sono curati dal professionista delegato, sotto il controllo del Giudice dell’esecuzione;
  • è stato modificato l’art. 614 bis c.p.c. in tema di misure coercitive per il caso di ritardo nell’adempimento, sono stati integrati i criteri di determinazione quantitativa del loro importo ed è stata prevista la possibilità di chiederle al Giudice dell’esecuzione, quando non siano state richieste al Giudice della cognizione o per titoli esecutivi diversi dai provvedimenti di condanna, purché relativi a crediti non pecuniari.

Mentre sono già in vigore dal 22/06/2022:

  • l’attribuzione della competenza per l’espropriazione di crediti della Pubblica Amministrazione ai tribunali ove è presente la sede dell’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
  • la notifica da parte del creditore procedente al debitore esecutato ed al terzo pignorato di un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, a pena di inefficacia dello stesso e di estinzione della procedura.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/truffe-informatiche/16960

Sono divenute sempre più frequenti le truffe informatiche che si concretizzano mediante la ricezione di un semplice SMS sulla propria utenza cellulare.

Tecnicamente il raggiro avviene attraverso l’SMS spoofing, cioè un meccanismo che consente di modificare il mittente al fine di convincere il ricevente che il messaggio provenga da un contatto sicuro, ad esempio dalla propria banca.

L’utente riceve un messaggio con nome, mittente o numero di telefono corretti che segnala l’effettuazione di un’operazione sospetta sul proprio conto ed invita a cliccare su di un link che apparentemente rinvia alla pagina internet di accesso al proprio conto corrente.

Successivamente si riceve un altro messaggio con cui si viene avvisati che si verrà contattati da un operatore della propria banca.

Un soggetto effettivamente contatta l’utente e richiede i dati di accesso al conto per verificare, a suo dire, gli accessi anomali.

In questo modo i truffatori vengono in possesso delle credenziali di accesso ed effettuano operazioni, anche per svariate migliaia di euro, all’insaputa dei titolari del conto corrente, oltre che delle banche coinvolte.

Una volta che l’utente si accorge di essere vittima di una truffa si rivolge alla propria banca per chiedere la restituzione degli importi. In caso di risposta negativa, può poi presentare ricorso all’ABF – Arbitro Bancario e Finanziario.

A causa del moltiplicarsi di queste truffe, si sono recentemente succedute diverse decisioni da parte dell’ABF che hanno esaminato questioni legate all’utilizzo di messaggi truffaldini che apparentemente provengono da banche.

L’Arbitro Bancario e Finanziario con alcuni provvedimenti ha riconosciuto che il consumatore / utente è stato tratto in inganno dal cosiddetto SMS spoofing condannando le banche coinvolte al rimborso delle somme illegittimamente sottratte.

Recentemente l’ABF, con pronuncia n. 12005 dell’1/09/2022, ha condannato una banca a restituire la somma sottratta dai truffatori poiché nel caso esaminato non sono stati ritenuti sussistenti dei profili di colpa grave del cliente.

Infatti, il messaggio truffaldino era caratterizzato da un “tono formale e non conteneva errori grammaticali; il link contenuto si riferiva proprio alla banca dell’utente; il messaggio risultava essere inserito nello storico delle conversazioni genuine precedentemente intercorse con la banca”.

L’Arbitro Bancario e Finanziario ha quindi affermato che: “il truffatore ha adottato un sistema tecnicamente sofisticato, tale da concretare un’ipotesi di malfunzionamento del servizio di pagamento o altro inconveniente connesso al servizio di disposizione di ordine di pagamento, pur inteso in senso ampio, destinato a ricadere nella sfera del rischio di impresa dell’intermediario. Non è dubbio, infatti, che le operazioni siano un effetto di tale malfunzionamento”.

Le truffe tramite SMS spoofing sono in rapido aumento ed è importante ribadire che le banche non chiedono ai propri clienti di comunicare le credenziali di accesso all’internet banking.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/violazione-limite-finanziabilita/16913

L’art. 38 TUB stabilisce che nei contratti di mutuo fondiario l’importo massimo finanziabile non possa essere superiore all’80% del valore del cespite oggetto dell’ipoteca posta a garanzia della restituzione delle somme ricevute.

Segnatamente, il menzionato articolo prevede che: “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” e che “la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.

Il rapporto al valore dei beni ipotecati viene previsto dalla delibera C.I.C.R. del 22/04/1995 appunto nella misura dell’80% del valore del cespite.
La ratio della disposizione sta nel non consentire la stipula di mutui fondiari per importi oltre la soglia dell’80% onde evitare il sorgere di crediti che, qualora non venissero restituiti, non potrebbero essere soddisfatti nel corso dell’esecuzione sull’immobile ipotecato.
Non avendo il Legislatore previsto una sanzione, era molto dibattuta in Giurisprudenza la questione delle conseguenze determinate sul contratto dal superamento del limite di finanziabilità prescritto dall’art. 38 TUB e dalle disposizioni della Banca d’Italia.
Si erano affermati due differenti posizioni: la prima negava che la violazione del limite di finanziabilità potesse comportare la nullità del mutuo fondiario (Cassazione n. 26672/2013); secondo il secondo orientamento, in presenza del superamento il contratto sarebbe stato nullo (Cassazione n. 17352/2017).
Le differenti posizioni avevano conseguenze opposte e determinavano una forte incertezza.
Sono quindi intervenute le Sezioni Unite a dirimere il contrasto.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 33719 del 16/11/2022 si è pronunciata appunto in materia di violazione del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario e circa la riqualificazione d’ufficio del contratto.

È stato chiarito che il mutuo fondiario resta legittimo anche nel caso in cui l’importo mutuato superi l’80% del valore dell’immobile; il limite di finanziabilità non rappresenta, infatti, un elemento essenziale.
I principi di diritto pronunciati nella sentenza n. 33719/2022 sono i seguenti:
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del D.Lgs. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.

“Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal Giudice di merito), non è consentito al Giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.

Ci si augura che la pronuncia delle Sezioni Unite possa essere risolutiva delle controversie determinate dal menzionato contrasto e, soprattutto, che non venga poi disapplicata da successive soluzioni difformi.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/inadempimento-sindaci/16852

La I Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30383 del 17/10/2022, ha stabilito che è compito del Curatore Fallimentare fornire la prova della sussistenza del danno, determinarne l’ammontare e dimostrare la sua riconducibilità al comportamento illegittimo dell’organo di controllo.

La vicenda esaminata dalla Corte trae origine dall’azione intrapresa da un curatore fallimentare che ha convenuto in giudizio l’amministratore di una società fallita ed i componenti del Collegio sindacale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati alla società in misura pari alla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare.
Il curatore ha riferito che dall’analisi della documentazione contabile emergevano numerose irregolarità e falsità compiute dall’amministratore con l’avallo dei sindaci.
Al Collegio sindacale è stato in particolare contestato il mancato controllo della sopravvalutazione delle rimanenze, la mancata svalutazione di diversi crediti nonché la mancata evidenza di operazioni inesistenti.
All’esito del giudizio la Suprema Corte ha affermato che i sindaci, anche facendo ricorso alla diligenza che gli competeva, non sarebbero stati in grado di rendersi conto della falsità delle registrazioni contabili attesa la correttezza formale e la completezza delle operazioni, rimarcando che l’inesistenza era emersa soltanto a seguito di una indagine svolta dalla Guardia di Finanza (che notoriamente ha poteri di ispezione e di verifica di gran lunga superiori a quelli dei sindaci, oltre alla possibilità di svolgere la propria attività su tempi più lunghi).

L’organo di controllo è chiamato a valutare comportamenti sulla scorta di dati e informazioni al momento posseduti nonché delle previsioni ragionevolmente formulabili all’epoca della redazione del bilancio, mentre il curatore è chiaramente agevolato nel formulare contestazioni quando gli eventi hanno avuto già conferma.

Con l’ordinanza viene altresì precisato che: “ai fini dell’accertamento della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, l’attore deve fornire la prova non solo dell’inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del rapporto di causalità tra l’inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che l’omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2020, n. 28357; 29/10/2013, n. 24362)”.

La pronuncia ha rilievo poiché mette in evidenza la delicatezza del compito svolto dai sindaci e stabilisce che l’omessa vigilanza acquisisce rilievo solo quando possa ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio.

https://www.opendotcom.it/varie/blog/cessione-dei-crediti-e-legittimazione-passiva/16561

Sono divenute molto frequenti negli ultimi anni le operazioni di cartolarizzazione e di cessione del credito a soggetti giuridici diversi da quelli che hanno inizialmente finanziato i propri clienti.

Si esaminerà quindi la questione preliminare del soggetto legittimato passivo quando si intende intraprendere un giudizio in tema di interessi usurari riguardante crediti ceduti.

Il Tribunale di Roma ha recentemente precisato che: “Alla cessionaria di un credito possono essere opposte le eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzarne la pretesa creditoria ma non possono essere promosse domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie. Ne consegue che la Banca cessionaria del (solo) credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all’accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi ex art. 1815, co. 2 cc. Invero: “[…] solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione” (Tribunale di Roma, 17/05/2022).

È un tema di estrema delicatezza e che, in caso di errore, esporrebbe parte attrice ad un’eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie basata sul presupposto di essere cessionaria del solo credito e non anche dell’intero rapporto contrattuale.

La Corte di Cassazione ha affermato che: “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez., III, 6/07/2018, n. 17727; ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13/02/2013 n. 6422 – Tribunale di Avezzano, 20/02/2019 n. 108).

Quando si fanno valere vizi genetici del rapporto giuridico contrattuale, cui in caso di accoglimento deriverebbero effetti restitutori con decorrenza dalla stipula del contratto, la controparte negoziale e non il cessionario del credito è munito di legittimazione passiva (cfr. Tribunale di Cremona, Sez. I Civ., sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 16/01/2017 rep. n. 61/2017).

Ancora a tal riguardo la Cassazione con la sentenza n. 21843 del 30/08/2019 ha precisato che “i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso”.

Pertanto la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la corresponsione di interessi ed accessori e la conseguente azione di ripetizione non possono essere sollevate contro la cessionaria, bensì nei confronti della banca cedente (Tribunale di Padova, Sez. II Civ., sentenza del 28.01.2020 in rg. 6888/2019), in quanto se così non fosse “la proposizione di domande giudiziali di ripetizione nei confronti della cessionaria significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, sul patrimonio “separato a destinazione vincolata” scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori” (Cass. Civ., n. 21843 del 30/08/2019).

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/inopponibilita-locazione-canone-vile/16508

I contratti di locazione in essere al momento dell’aggiudicazione ed anche anteriori al pignoramento non sono opponibili nel caso si verifichi quanto previsto dall’art. 2923, III comma, c.c.: cioè quando “il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo rispetto al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni”.
Lo scopo di tale previsione è quello di tentare di evitare eventuali accordi in danno dell’acquirente (e di parete creditrice) tra la parte debitrice ed i terzi.

La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che: “La locazione “a canone vile” stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2923, comma 3, c.c. ed è inopponibile anche alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, stante l’interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone l’anticipazione degli effetti favorevoli dell’aggiudicazione e del Decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia “ultra partes” di quest’ultimo: ne consegue che è pienamente legittima l’emanazione diretta, da parte del Giudice dell’esecuzione, dell’ordine di liberazione – con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva – avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l’aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi” (Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9877).
L’art. 2923, comma 3, c.c. considera la locazione a canone vile “automaticamente inopponibile ai terzi (aggiudicatario e creditori) senza necessità di esperire un giudizio di cognizione ordinario nell’ambito del quale dimostrare la sussistenza degli altri e più gravosi presupposti per la pronuncia ex art. 2901 c.c. La pattuizione di un canone incongruo comporta, infatti, di per sé la valutazione che le parti abbiano concluso un contratto pregiudizievole nella consapevolezza di arrecare un danno ai creditori del locatore: non occorre la statuizione del Giudice di cognizione né la dimostrazione di quale fosse in concreto lo stato soggettivo dei contraenti” (Tribunale Verona, 13/05/2020).

Contro l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato disposto dal Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c., sul presupposto della non opponibilità del contratto stesso per essere il canone ritenuto inferiore di un terzo a quello giusto ai sensi dell’art. 2923 c.c., comma 3, è infatti proponibile l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/onere-probatorio-interessi-usurari/16452

Negli ultimi anni sono proliferate le azioni volte a dimostrare l’applicazione di interessi usurari ai contratti di mutuo, di conto corrente oppure ai finanziamenti in genere.
L’onere probatorio a carico dell’attore è però piuttosto oneroso.

La Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: “L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.

È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l’applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento e fornire i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati.

In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini previsti dal codice di rito (“risulta dunque irrilevante che il CTU abbia effettuato la verifica dell’usurarietà degli interessi acquisendo i Decreti in quanto l’attività del consulente non può supplire all’onere probatorio incombente sulla parte” (Tribunale Ragusa sez. I, 01/07/2020, n.526).

L’attore / opponente dovrà allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello L’Aquila, 20/07/2021, n. 1146).

L’onere probatorio va ripartito attribuendo al debitore l’onere di argomentare il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato e gli ulteriori elementi presenti nel Decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, sarà invece onere della banca allegare e provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi.
In ragione di ciò, alla dedotta applicazione di interessi usurari, deve fare riscontro un’opportuna allegazione dei presupposti dell’usura, in caso contrario si corre il concreto rischio che le doglianze siano rigettate senza che venga neppure disposta una consulenza tecnica d’ufficio.

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La mancata o errata indicazione del TAEG, ISC e del TAE nei contratti di mutuo può determinare la nullità prevista dall’art. 117, comma 6, T.U.B.?

Parte della giurisprudenza si è espressa in modo negativo precisando che ciò non comporterebbe la nullità delle clausole contrattuali e neppure l’automatica applicazione di un tasso sostitutivo (cfr. Corte di Appello di Bari, sez. II, sentenza n. 1477 del 18/08/2021).

L’Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta il costo del finanziamento; costituisce quindi solo uno strumento informativo e non un requisito obbligatorio del contratto di mutuo.
Il TAEG/ISC ed il TAE (Tasso annuo effettivo) non rientrano tra i tassi di interesse o tra le condizioni economiche del contratto di mutuo. Pertanto, la loro mancata o errata indicazione non causa alcuna nullità.
Tali indici svolgono una mera funzione di informazione che consente alla parte mutuataria di conoscere il costo effettivo al quale va incontro con la stipula del finanziamento.

Le precisazioni del Tribunale di Cremona, sentenza n. 348 del 6/07/2021

Sul punto, il Tribunale di Cremona, sentenza n. 348 del 6/07/2021, ha precisato che: “La mancata o inesatta indicazione del c.d. ISC/TAEG in un contratto di finanziamento non determina la nullità del tasso per indeterminatezza ex art. 117, 6° co. TUB. In tema di ISC, si rileva che l’obbligo di esplicitazione dell’indicatore è stato introdotto dall’art. 9 della delibera CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d’Italia la selezione delle operazioni finanziarie interessate dal dovere informativo e l’individuazione delle modalità di calcolo. L’indice, sebbene sia calcolato attraverso il medesimo procedimento utilizzato per la determinazione del TAEG, è disciplinato, diversamente da quest’ultimo, da una norma di fonte regolamentare, sicché, nell’ipotesi in cui sia specificato erroneamente o non sia specificato, non è possibile applicare il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB, stante la mancanza di una apposita disposizione normativa”.

Possono esserci però conseguenze diverse dalla nullità

Pur non determinando alcuna nullità, la mancata o inesatta indicazione degli indici informativi può determinare conseguenze diverse. Questo accade nel caso in cui la mancanza o l’erroneità siano idonee a generare una diversa percezione della realtà che potrebbe quindi giustificare una responsabilità risarcitoria in capo alla banca mutuante (cfr. Trib, Bergamo, sentenza n. 2740 del 31/12/2021 e Corte di Appello di Bari, Sez. II, sentenza n. 1477 del 18/08/2021).